IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la  legge  10  dicembre  1997,  n.  425,  avente  ad oggetto
"Disposizioni  per  la  riforma  degli  esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
  Visto  il  regolamento  applicativo della citata legge, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
  Visto   in   particolare  l'art.  13  del  menzionato  regolamento,
concernente  la  predisposizione  delle certificazioni e dei relativi
modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento
dell'esame di Stato;
  Considerato  che  dette  certificazioni,  ai  sensi del comma 1 del
suddetto art. 13, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con
la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea,
devono  attestare:  l'indirizzo e la durata del corso degli studi, la
votazione  complessiva  ottenuta, le materie di insegnamento comprese
nel  curriculo  degli  studi  con  l'indicazione  della durata oraria
complessiva   a   ciascuna   destinata,  nonche'  le  conoscenze,  le
competenze  e  le capacita' anche professionali acquisite e i crediti
formativi documentati in sede d'esame;
  Visto  l'art. 12 del sopra indicato regolamento avente ad oggetto i
crediti formativi;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  10  novembre  1998,  n. 450,
concernente  le certificazioni ed i modelli del diploma da rilasciare
in  esito  al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,   recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e, in particolare, l'art. 8, che prevede la definizione, da parte del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  degli  obiettivi generali del
processo  formativo  e  degli  obiettivi  specifici  di apprendimento
relativi alle competenze degli alunni;
  Valutata   l'opportunita'  di  confermare,  per  l'anno  scolastico
2000-2001,  i  modelli  del  diploma  e delle relative certificazioni
integrative, in attesa della attuazione delle indicazioni dell'art. 8
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le certificazioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, attestano:
    a)  l'indirizzo  e  la  durata del corso di studio, le materie di
insegnamento  comprese  nel  curriculo  degli studi con l'indicazione
della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
    b)  la  votazione  complessiva  assegnata,  la  somma  dei  punti
attribuiti  alle  tre  prove scritte, il voto assegnato al colloquio,
l'eventuale  punteggio  aggiuntivo,  il credito scolastico, i crediti
formativi documentati;
    c)  le ulteriori specificazioni valutative della commissione, con
riguardo anche a prove sostenute con esito particolare positivo.