IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999 con la quale il
CIPE,  in  attuazione  degli  indirizzi  stabiliti  con la precedente
deliberazione  del  24 aprile  1996,  ha  previsto  il  meccanismo di
adeguamento  delle  tariffe  del trasporto viaggiatori della Ferrovie
dello  Stato S.p.a. sulla media-lunga percorrenza nell'arco temporale
2000-2003;
  Visto  in particolare il punto 3 della citata deliberazione CIPE n.
173/99,  che  disciplina  la  procedura  per  la determinazione degli
standard  di qualita' del servizio e degli obiettivi di miglioramento
della  qualita'  stessa,  e  che  condiziona le variazioni tariffarie
annuali  eccedenti  il  tasso programmato di inflazione alla verifica
del  raggiungimento di tali obiettivi, nonche' al conseguimento degli
obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi viaggiatori
di media e lunga percorrenza stabiliti dal piano d'impresa 1999-2003;
  Considerato   che   il   nuovo  sistema  tariffario,  basato  sulla
metodologia  del  "price-cap",  postula  un maggiore  orientamento al
mercato,  prospetta  l'acquisizione di quote maggiori di traffico con
l'obiettivo  di  una maggiore tutela degli utenti ed in tale contesto
prevede  aumenti  tariffari  strettamente  connessi  al miglioramento
della qualita' complessiva del servizio erogato;
  Considerato  che  nell'ambito  dell'indicato  regime  tariffario la
citata  deliberazione  del  CIPE n. 173/99 prevede per il gestore dei
servizi  passeggeri la facolta' di praticare un aumento annuale medio
delle  tariffe  dei  singoli  servizi  di  media  e lunga percorrenza
inclusi  nel  paniere  di  cui  alla stessa deliberazione, nei limiti
della  somma  del  tasso  programmato di inflazione e di un'ulteriore
percentuale pari al 3,5%, quest'ultima condizionata al raggiungimento
degli obiettivi di qualita' prefissati;
  Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a.
ed alla Italiana trasporto ferroviario (ITF) S.p.a. in data 23 maggio
2000 per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto ferroviario;
  Vista  la  nota del 19 luglio 2000 con la quale e' stato comunicato
che,  con  deliberazione  dell'assemblea  dei  soci di ITF S.p.a. del
7 giugno   2000,  omologata  dal  tribunale  di  Roma  il  successivo
20 giugno,  la  societa'  ITF ha mutato la propria ragione sociale in
Trenitalia S.p.a.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 luglio 2000, n. 88T, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21 luglio  2000, che, all'art. 2, ha
fissato   gli   standard   di  qualita'  del  servizio  di  trasporto
viaggiatori  sulla  media  e  lunga  percorrenza svolto da Trenitalia
S.p.a.  per  l'anno 2000 e, all'art. 3, ha disciplinato gli ulteriori
adempimenti  di  F.S. S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. necessari ai fini
del  raggiungimento degli obiettivi di qualita' indicati dallo stesso
decreto;
  Vista  la nota in data 27 ottobre 2000 con cui Trenitalia S.p.a. ha
dichiarato  di  aver rispettato tutti gli obiettivi di qualita' e gli
ulteriori  adempimenti  stabiliti dal predetto decreto ministeriale e
ha  chiesto  di  essere  autorizzata  a  praticare,  a  decorrere dal
1o gennaio  2001,  aumenti  tariffari medi pari al 5,2% per i servizi
passeggeri  a  media  e  lunga percorrenza inclusi nel paniere di cui
alla deliberazione CIPE n. 173/99;
  Visto  lo  scambio  di  note  fra  il  Servizio  di vigilanza sulle
ferrovie,  F.S.  S.p.a.  e  Trenitalia S.p.a. riguardanti la verifica
dell'avvenuto  rispetto  degli  standard  di  cui  al  citato decreto
ministeriale  n. 88/T e l'individuazione degli ulteriori obiettivi di
miglioramento della qualita' per il 2001;
  Viste  la  Carta dei servizi per l'anno 2000, resa pubblica da F.S.
S.p.a.  in  data  5 ottobre  2000, e le note di Trenitalia S.p.a. del
9 novembre  2000  e  del  15 novembre  2000,  con  le quali la stessa
societa'  ha  assunto l'impegno di adottare entro il 28 febbraio 2001
una  nuova  Carta  dei  servizi  per  il 2001 ed ha altresi' indicato
prestazioni  i cui livelli minimi di qualita' saranno garantiti anche
attraverso  l'individuazione dei casi e delle procedure di rimborso a
favore degli utenti;
  Vista  la  relazione  in  data  21 novembre  2000  del  Servizio di
vigilanza  sulle  ferrovie  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica - Nucleo consulenza attuazione linee
guida  regolazione  servizi  di  pubblica  utilita' (N.A.R.S.), sulla
verifica  del raggiungimento degli standard di qualita' per i servizi
di  trasporto  passeggeri  a media e lunga percorrenza svolti da F.S.
S.p.a. e sulla determinazione degli standard di qualita' degli stessi
servizi per l'anno 2001;
  Vista  la nota del N.A.R.S. del 4 dicembre 2000 e l'allegato parere
favorevole,  con  osservazioni  e  raccomandazioni,  formulato  nella
seduta  del  23 novembre 2000 sulle proposte contenute nella suddetta
relazione del Servizio di vigilanza sulle ferrovie;
  Vista  la  nota  del  Servizio  di vigilanza sulle ferrovie in data
6 dicembre  2000 con la quale si attesta che Trenitalia ha conseguito
gli  standard  di  qualita'  ed  attuato  gli  ulteriori  adempimenti
stabiliti   dal   citato   decreto   ministeriale  n.  88/T  ai  fini
dell'adeguamento  tariffario  previsto  dalla citata delibera CIPE n.
173/99  e  con  la  quale  -  tenuto anche conto delle osservazioni e
raccomandazioni del N.A.R.S. - si propongono gli obiettivi e standard
di qualita', unitamente agli ulteriori adempimenti per l'anno 2001;
  Considerato  in  particolare  che risultano essere stati rispettati
tutti  gli  standard di qualita' relativi alla velocita' commerciale,
puntualita'  e regolarita' del servizio, eta' del materiale rotabile,
quantita' dei punti vendita automatizzati, requisiti delle imprese di
pulizia,   numero   treni   attrezzati  per  portatori  di  handicap,
diffusione degli impianti di climatizzazione e dei servizi di ristoro
e   informativi  a  bordo,  copertura  territoriale  dei  servizi  di
biglietteria  telefonica,  personale  con  conoscenza  delle  lingue,
previsti dal citato decreto ministeriale n. 88/T;
  Considerato  altresi'  che  risultano  essere stati ottemperati gli
ulteriori  adempimenti  previsti  dal  citato decreto ministeriale n.
88/T,  con  particolare  riguardo  al  mantenimento  dei requisiti di
sicurezza  ai  piu'  alti livelli europei, alla disaggregazione degli
indicatori  di riferimento, all'effettuazione di sondaggi di opinione
su   campioni   adeguatamente  rappresentativi  dell'utenza,  nonche'
all'adozione  di una carta dei servizi recante indicatori di qualita'
generali ed indicatori di qualita' specifici garantiti anche mediante
l'individuazione  dei  casi  e  delle  procedure di rimborso a favore
degli  utenti,  avendo  F.S. S.p.a. adottato la Carta dei servizi per
l'anno  2000  (prevedente anche rimborsi relativi alla puntualita' di
Eurostar  e  Intercity) ed assunto l'impegno alla sua implementazione
con  ulteriori  indicatori  specifici  garantiti da rimborso entro il
28 febbraio 2001;
  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria
predisposto e approvato dal Governo per l'esercizio finanziario 2001,
recante   il  valore  pari  all'1,7%  per  il  tasso  programmato  di
inflazione;
  Considerato  che,  ai  fini  del  miglioramento  della qualita' per
l'anno  2001  ai sensi del punto 3 della citata deliberazione CIPE n.
173/99,  appare  necessario prevedere per l'anno 2001, in conformita'
alle indicazioni contenute nella nota del Servizio di vigilanza sulle
ferrovie  in  data  6 dicembre 2000 ed al parere del N.A.R.S. in data
23 novembre  2000, ulteriori indicatori di puntualita' e regolarita',
con  riferimento  alle  diverse tipologie di servizio ed alle diverse
aree  geografiche,  di  pulizia,  anche mediante l'individuazione del
numero  minimo di treni provvisti di apposito personale a bordo, e di
comfort,  anche  con  riferimento  al  funzionamento  degli  impianti
igienici di climatizzazione;
  Considerato  che,  ai  medesimi  fini,  appare necessario prevedere
ulteriori adempimenti, relativi anche alle coincidenze, alla raccolta
ed   elaborazione   sistematica   dei   reclami  degli  utenti,  alla
effettuazione  di  sondaggi  circa  il  grado  di soddisfazione degli
utenti   nonche'  all'aggiornamento  annuale,  alla  pubblicizzazione
presso gli utenti ed ai contenuti minimi della carta dei servizi;
  Considerato  che, anche a seguito dell'introduzione degli ulteriori
parametri,    appare    necessario    disciplinare   la   valutazione
dell'eventuale   mancato  raggiungimento  dei  singoli  obiettivi  di
qualita' prefissati ai fini delle conseguenti determinazioni circa le
variazioni   tariffarie   ai   sensi   del  punto  3.2  della  citata
deliberazione CIPE n. 173/99;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Aumenti tariffari per l'anno 2001
  1. Dal 1o gennaio 2001 la societa' Trenitalia S.p.a. e' autorizzata
a  praticare  aumenti tariffari per i servizi di trasporto passeggeri
sulla  media  e  lunga  percorrenza,  con  le  modalita' e secondo le
procedure  di cui alla deliberazione CIPE n. 173/99. Tenuto conto del
tassoprogrammato di inflazione per l'anno 2001 di cui in premessa, la
media  ponderata  delle variazioni dei prezzi delle relazioni incluse
nel  paniere  di  cui  alla  citata  delibera  non  potra'  superare,
nell'anno  2001, la soglia del 5,2%, rispetto alle tariffe vigenti al
31 dicembre 2000.