IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999 con la quale il CIPE, in attuazione degli indirizzi stabiliti con la precedente deliberazione del 24 aprile 1996, ha previsto il meccanismo di adeguamento delle tariffe del trasporto viaggiatori della Ferrovie dello Stato S.p.a. sulla media-lunga percorrenza nell'arco temporale 2000-2003; Visto in particolare il punto 3 della citata deliberazione CIPE n. 173/99, che disciplina la procedura per la determinazione degli standard di qualita' del servizio e degli obiettivi di miglioramento della qualita' stessa, e che condiziona le variazioni tariffarie annuali eccedenti il tasso programmato di inflazione alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi, nonche' al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi viaggiatori di media e lunga percorrenza stabiliti dal piano d'impresa 1999-2003; Considerato che il nuovo sistema tariffario, basato sulla metodologia del "price-cap", postula un maggiore orientamento al mercato, prospetta l'acquisizione di quote maggiori di traffico con l'obiettivo di una maggiore tutela degli utenti ed in tale contesto prevede aumenti tariffari strettamente connessi al miglioramento della qualita' complessiva del servizio erogato; Considerato che nell'ambito dell'indicato regime tariffario la citata deliberazione del CIPE n. 173/99 prevede per il gestore dei servizi passeggeri la facolta' di praticare un aumento annuale medio delle tariffe dei singoli servizi di media e lunga percorrenza inclusi nel paniere di cui alla stessa deliberazione, nei limiti della somma del tasso programmato di inflazione e di un'ulteriore percentuale pari al 3,5%, quest'ultima condizionata al raggiungimento degli obiettivi di qualita' prefissati; Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a. ed alla Italiana trasporto ferroviario (ITF) S.p.a. in data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto ferroviario; Vista la nota del 19 luglio 2000 con la quale e' stato comunicato che, con deliberazione dell'assemblea dei soci di ITF S.p.a. del 7 giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il successivo 20 giugno, la societa' ITF ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia S.p.a.; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 88T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2000, che, all'art. 2, ha fissato gli standard di qualita' del servizio di trasporto viaggiatori sulla media e lunga percorrenza svolto da Trenitalia S.p.a. per l'anno 2000 e, all'art. 3, ha disciplinato gli ulteriori adempimenti di F.S. S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' indicati dallo stesso decreto; Vista la nota in data 27 ottobre 2000 con cui Trenitalia S.p.a. ha dichiarato di aver rispettato tutti gli obiettivi di qualita' e gli ulteriori adempimenti stabiliti dal predetto decreto ministeriale e ha chiesto di essere autorizzata a praticare, a decorrere dal 1o gennaio 2001, aumenti tariffari medi pari al 5,2% per i servizi passeggeri a media e lunga percorrenza inclusi nel paniere di cui alla deliberazione CIPE n. 173/99; Visto lo scambio di note fra il Servizio di vigilanza sulle ferrovie, F.S. S.p.a. e Trenitalia S.p.a. riguardanti la verifica dell'avvenuto rispetto degli standard di cui al citato decreto ministeriale n. 88/T e l'individuazione degli ulteriori obiettivi di miglioramento della qualita' per il 2001; Viste la Carta dei servizi per l'anno 2000, resa pubblica da F.S. S.p.a. in data 5 ottobre 2000, e le note di Trenitalia S.p.a. del 9 novembre 2000 e del 15 novembre 2000, con le quali la stessa societa' ha assunto l'impegno di adottare entro il 28 febbraio 2001 una nuova Carta dei servizi per il 2001 ed ha altresi' indicato prestazioni i cui livelli minimi di qualita' saranno garantiti anche attraverso l'individuazione dei casi e delle procedure di rimborso a favore degli utenti; Vista la relazione in data 21 novembre 2000 del Servizio di vigilanza sulle ferrovie al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Nucleo consulenza attuazione linee guida regolazione servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.), sulla verifica del raggiungimento degli standard di qualita' per i servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza svolti da F.S. S.p.a. e sulla determinazione degli standard di qualita' degli stessi servizi per l'anno 2001; Vista la nota del N.A.R.S. del 4 dicembre 2000 e l'allegato parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, formulato nella seduta del 23 novembre 2000 sulle proposte contenute nella suddetta relazione del Servizio di vigilanza sulle ferrovie; Vista la nota del Servizio di vigilanza sulle ferrovie in data 6 dicembre 2000 con la quale si attesta che Trenitalia ha conseguito gli standard di qualita' ed attuato gli ulteriori adempimenti stabiliti dal citato decreto ministeriale n. 88/T ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dalla citata delibera CIPE n. 173/99 e con la quale - tenuto anche conto delle osservazioni e raccomandazioni del N.A.R.S. - si propongono gli obiettivi e standard di qualita', unitamente agli ulteriori adempimenti per l'anno 2001; Considerato in particolare che risultano essere stati rispettati tutti gli standard di qualita' relativi alla velocita' commerciale, puntualita' e regolarita' del servizio, eta' del materiale rotabile, quantita' dei punti vendita automatizzati, requisiti delle imprese di pulizia, numero treni attrezzati per portatori di handicap, diffusione degli impianti di climatizzazione e dei servizi di ristoro e informativi a bordo, copertura territoriale dei servizi di biglietteria telefonica, personale con conoscenza delle lingue, previsti dal citato decreto ministeriale n. 88/T; Considerato altresi' che risultano essere stati ottemperati gli ulteriori adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale n. 88/T, con particolare riguardo al mantenimento dei requisiti di sicurezza ai piu' alti livelli europei, alla disaggregazione degli indicatori di riferimento, all'effettuazione di sondaggi di opinione su campioni adeguatamente rappresentativi dell'utenza, nonche' all'adozione di una carta dei servizi recante indicatori di qualita' generali ed indicatori di qualita' specifici garantiti anche mediante l'individuazione dei casi e delle procedure di rimborso a favore degli utenti, avendo F.S. S.p.a. adottato la Carta dei servizi per l'anno 2000 (prevedente anche rimborsi relativi alla puntualita' di Eurostar e Intercity) ed assunto l'impegno alla sua implementazione con ulteriori indicatori specifici garantiti da rimborso entro il 28 febbraio 2001; Visto il documento di programmazione economica e finanziaria predisposto e approvato dal Governo per l'esercizio finanziario 2001, recante il valore pari all'1,7% per il tasso programmato di inflazione; Considerato che, ai fini del miglioramento della qualita' per l'anno 2001 ai sensi del punto 3 della citata deliberazione CIPE n. 173/99, appare necessario prevedere per l'anno 2001, in conformita' alle indicazioni contenute nella nota del Servizio di vigilanza sulle ferrovie in data 6 dicembre 2000 ed al parere del N.A.R.S. in data 23 novembre 2000, ulteriori indicatori di puntualita' e regolarita', con riferimento alle diverse tipologie di servizio ed alle diverse aree geografiche, di pulizia, anche mediante l'individuazione del numero minimo di treni provvisti di apposito personale a bordo, e di comfort, anche con riferimento al funzionamento degli impianti igienici di climatizzazione; Considerato che, ai medesimi fini, appare necessario prevedere ulteriori adempimenti, relativi anche alle coincidenze, alla raccolta ed elaborazione sistematica dei reclami degli utenti, alla effettuazione di sondaggi circa il grado di soddisfazione degli utenti nonche' all'aggiornamento annuale, alla pubblicizzazione presso gli utenti ed ai contenuti minimi della carta dei servizi; Considerato che, anche a seguito dell'introduzione degli ulteriori parametri, appare necessario disciplinare la valutazione dell'eventuale mancato raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' prefissati ai fini delle conseguenti determinazioni circa le variazioni tariffarie ai sensi del punto 3.2 della citata deliberazione CIPE n. 173/99; Decreta: Art. 1. Aumenti tariffari per l'anno 2001 1. Dal 1o gennaio 2001 la societa' Trenitalia S.p.a. e' autorizzata a praticare aumenti tariffari per i servizi di trasporto passeggeri sulla media e lunga percorrenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla deliberazione CIPE n. 173/99. Tenuto conto del tassoprogrammato di inflazione per l'anno 2001 di cui in premessa, la media ponderata delle variazioni dei prezzi delle relazioni incluse nel paniere di cui alla citata delibera non potra' superare, nell'anno 2001, la soglia del 5,2%, rispetto alle tariffe vigenti al 31 dicembre 2000.