IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il proprio decreto 6 agosto 1999, con la quale l'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l. e' stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Vista l'istanza del 28 giugno 1999, protocollo n. 757535, con la quale l'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., con sede in via Aselli n. 24 - 20133 Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima; Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998; Considerato altresi' che l'organismo istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. 1. L'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati: allegato V: esame CE del tipo (modulo B); allegato VI: esame finale; allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G); 2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.