IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto  il  proprio  decreto 6 agosto 1999, con la quale l'organismo
Istituto  controlli  tecnici  - I.C.T. S.r.l. e' stato autorizzato in
via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  28 giugno 1999, protocollo n. 757535, con la
quale  l'organismo  Istituto  controlli  tecnici - I.C.T. S.r.l., con
sede  in  via  Aselli  n. 24 - 20133 Milano, ai sensi dell'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha
richiesto    la   conferma   dell'autorizzazione   al   rilascio   di
certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato  che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto
controlli  tecnici  -  I.C.T. S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che l'organismo istituto controlli tecnici -
I.C.T.  S.r.l.  ha  dichiarato  di  essere  in possesso dei requisiti
minimi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  9, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  Istituto  controlli  tecnici  -  I.C.T. S.r.l., e'
autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.