L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  92/49/CEE,  in  materia  di  assicurazione  diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed  integrative; in particolare: l'art. 16, che prevede
l'autorizzazione   per   l'estensione  dell'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa;  l'art.  40,  comma  4,  che prevede
l'approvazione  delle  modifiche  dello  statuto  sociale; l'art. 65,
comma  1,  lettere a) e f), che prevede la dichiarazione di decadenza
dall'autorizzazione  in  caso di rinuncia espressa e di trasferimento
totale  di  portafoglio;  e  gli articoli 75, commi 1 e 2, e 118, che
prevedono  l'approvazione  delle  deliberazioni  e  delle  condizioni
riguardanti  i  trasferimenti  volontari  di  tutto  o  di  parte del
portafoglio;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  e,  in
particolare: l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti e l'art.
4,  comma  19,  modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della
legge  n.  576/1982,  il quale prevede che il consiglio dell'istituto
esprima  il proprio parere al presidente in materia di autorizzazioni
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e  di  trasferimento  di
portafogli di imprese assicuratrici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 6 novembre 1970, di autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni
rami  danni, rilasciata alla Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG
-  rappresentanza  generale per l'Italia, sita in Milano, via Ampe're
n. 30;
  Visto  il  decreto ministeriale 2 settembre 1993, di autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni
rami  danni  rilasciata  alla  Elvia  Assistance  S.p.a., con sede in
Milano, via Ampe're n. 28/a-30;
  Viste  le  deliberazioni  del consiglio di amministrazione di Elvia
Assistance  S.p.a.  e  di  Elvia  Reiseversicherungs Gesellschaft AG,
rispettivamente  in  data  4 ottobre 2000, e in data 30, 31 ottobre e
6 novembre  2000,  concernenti il conferimento nella Elvia Assistance
S.p.a.,   del   ramo   d'azienda   costituito  dall'intero  complesso
organizzativo  e  patrimoniale,  incluso  il trasferimento totale del
portafoglio   assicurativo  e  riassicurativo,  della  rappresentanza
generale  per  l'Italia  di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG,
previa  estensione  dell'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  in  alcuni  rami  danni  alla  Elvia
Assistance S.p.a.;
  Vista  la  delibera assunta in data 24 novembre 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  di  Elvia  Assistance S.p.a., che ha
approvato  la  predetta operazione di conferimento e di trasferimento
del  portafoglio,  l'aumento del capitale sociale a fronte del citato
conferimento  e  la  variazione  della  denominazione sociale, con le
relative  modifiche  apportate  agli  articoli  1  e  5 dello statuto
sociale;
  Vista  l'istanza  a  firme  congiunte, e la relativa documentazione
allegata,  del 10 novembre 2000 con la quale e' stata richiesta dalle
societa'   medesime   l'approvazione   delle  deliberazioni  e  delle
condizioni   concernenti   il   predetto   trasferimento   totale  di
portafoglio,  previa  autorizzazione  all'Elvia  Assistance  S.p.a ad
estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in
alcuni rami danni;
  Viste  le comunicazioni in data 10 e 30 novembre 2000, con le quali
la  rappresentanza  generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs
Gesellschaft  AG,  ha rinunciato espressamente, per mancato esercizio
di attivita', ai seguenti rami e/o rischi: le assicurazioni: corpi di
veicoli  aerei; merci trasportate, limitatamente a quelle trasportate
per  via  aerea;  altri  danni ai beni, autorizzate ad esclusione dei
rischi  gia'  compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine,
guasti  macchine,  rischi  di  montaggio e incendio; r.c. autoveicoli
terrestri,  limitatamente alla responsabilita' civile del vettore per
i  bagagli;  r.c.  aeromobili;  r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri e
fluviali,  autorizzate  ad esclusione dell'assicurazione obbligatoria
dei  natanti e della responsabilita' civile del vettore nel trasporto
di  cose; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita
di  noli  aeronautici,  perdita  di utili conseguente al trasporto di
merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o
dalla  revoca  dell'abilitazione  alla  navigazione aerea, rottura di
sci;   nonche'  la  riassicurazione:  infortuni,  limitatamente  agli
infortuni  aeronautici;  corpi  di  veicoli aerei; merci trasportate,
limitatamente  a  quelle  trasportate per via aerea; r.c. aeromobili;
perdite  pecuniarie  di vario genere, limitatamente a perdita di noli
aeronautici,  perdita  di utili conseguente al trasporto di merci per
via  aerea,  perdite  pecuniarie  derivanti dalla sospensione o dalla
revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;
  Accertato  che  la  societa'  cessionaria Elvia Assistance S.p.a, a
seguito     dell'estensione     dell'autorizzazione     all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa, risulta regolarmente
autorizzata  all'esercizio  delle  attivita' ad essa trasferite dalla
rappresentanza  generale  per  l'Italia  di  Elvia Reiseversicherungs
Gesellschaft AG e dispone, tenuto conto del trasferimento dell'intero
portafoglio   della   suddetta   rappresentanza,   del   margine   di
solvibilita' necessario;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'istituto, nella
seduta del 12 dicembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso   previsti   dalla   vigente   normativa,   si   e'  espresso
favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione ad estendere
l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa nei rami
richiesti  da  Elvia  Assistance  S.p.a.  ed  in  ordine  al predetto
trasferimento totale del portafoglio assicurativo e riassicurativo;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettere a) e f), del decreto legislativo 17, marzo 1995, n. 175;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  variazioni  allo  statuto  sociale  di Elvia
Assistance S.p.a.;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  societa'  Elvia  Assistance  S.p.a.,  con  sede  in Milano, via
Ampe're   n.   28/a-30,   e'  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  nei  rami  infortuni,  gia'  esercitato
limitatamente  ai  rischi connessi all'assistenza; merci trasportate,
limitatamente  ai  bagagli; r.c. generale, con esclusione del rischio
energia  nucleare,  gia'  esercitato limitatamente ai rischi connessi
all'assistenza;  perdite  pecuniarie  di  vario genere, limitatamente
alle  spese di annullamento di viaggio, gia' esercitato limitatamente
ai rischi connessi all'assistenza e dell'attivita' riassicurativa nel
ramo merci trasportate, limitatamente ai bagagli, di cui all'allegato
tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.