L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare: l'art. 16, che prevede l'autorizzazione per l'estensione dell'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa; l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; l'art. 65, comma 1, lettere a) e f), che prevede la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione in caso di rinuncia espressa e di trasferimento totale di portafoglio; e gli articoli 75, commi 1 e 2, e 118, che prevedono l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare: l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di trasferimento di portafogli di imprese assicuratrici; Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1970, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG - rappresentanza generale per l'Italia, sita in Milano, via Ampe're n. 30; Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Elvia Assistance S.p.a., con sede in Milano, via Ampe're n. 28/a-30; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Elvia Assistance S.p.a. e di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, rispettivamente in data 4 ottobre 2000, e in data 30, 31 ottobre e 6 novembre 2000, concernenti il conferimento nella Elvia Assistance S.p.a., del ramo d'azienda costituito dall'intero complesso organizzativo e patrimoniale, incluso il trasferimento totale del portafoglio assicurativo e riassicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, previa estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni alla Elvia Assistance S.p.a.; Vista la delibera assunta in data 24 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Elvia Assistance S.p.a., che ha approvato la predetta operazione di conferimento e di trasferimento del portafoglio, l'aumento del capitale sociale a fronte del citato conferimento e la variazione della denominazione sociale, con le relative modifiche apportate agli articoli 1 e 5 dello statuto sociale; Vista l'istanza a firme congiunte, e la relativa documentazione allegata, del 10 novembre 2000 con la quale e' stata richiesta dalle societa' medesime l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento totale di portafoglio, previa autorizzazione all'Elvia Assistance S.p.a ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni; Viste le comunicazioni in data 10 e 30 novembre 2000, con le quali la rappresentanza generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, ha rinunciato espressamente, per mancato esercizio di attivita', ai seguenti rami e/o rischi: le assicurazioni: corpi di veicoli aerei; merci trasportate, limitatamente a quelle trasportate per via aerea; altri danni ai beni, autorizzate ad esclusione dei rischi gia' compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine, rischi di montaggio e incendio; r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilita' civile del vettore per i bagagli; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, autorizzate ad esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilita' civile del vettore nel trasporto di cose; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea, rottura di sci; nonche' la riassicurazione: infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici; corpi di veicoli aerei; merci trasportate, limitatamente a quelle trasportate per via aerea; r.c. aeromobili; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea; Accertato che la societa' cessionaria Elvia Assistance S.p.a, a seguito dell'estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, risulta regolarmente autorizzata all'esercizio delle attivita' ad essa trasferite dalla rappresentanza generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG e dispone, tenuto conto del trasferimento dell'intero portafoglio della suddetta rappresentanza, del margine di solvibilita' necessario; Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 12 dicembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si e' espresso favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami richiesti da Elvia Assistance S.p.a. ed in ordine al predetto trasferimento totale del portafoglio assicurativo e riassicurativo; Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e f), del decreto legislativo 17, marzo 1995, n. 175; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle variazioni allo statuto sociale di Elvia Assistance S.p.a.; Dispone: Art. 1. La societa' Elvia Assistance S.p.a., con sede in Milano, via Ampe're n. 28/a-30, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami infortuni, gia' esercitato limitatamente ai rischi connessi all'assistenza; merci trasportate, limitatamente ai bagagli; r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare, gia' esercitato limitatamente ai rischi connessi all'assistenza; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente alle spese di annullamento di viaggio, gia' esercitato limitatamente ai rischi connessi all'assistenza e dell'attivita' riassicurativa nel ramo merci trasportate, limitatamente ai bagagli, di cui all'allegato tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.