L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 13 dicembre 2000,
  Premesso che:
    l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   21 novembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito:
decreto  del  Ministro  dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto,
tra  l'altro,  la  cessione dei diritti e delle obbligazioni relative
all'acquisto   di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da  altri
operatori  nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla societa' Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore
della  rete)  ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
    l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro dell'industria
21 novembre  2000,  prevede  che  fino  all'entrata  in  funzione del
sistema  delle  offerte  di  cui  all'art.  5,  comma  1, del decreto
legislativo   n.  79/1999,  il  Gestore  della  rete  cede  l'energia
elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
9,    nonche'    quella    prodotta    da    parte    delle   imprese
produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV, lettera B), del
provvedimento  Comitato  interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992,
n.  6  (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure
concorsuali, disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   (di  seguito:  l'Autorita')  secondo  criteri  di  pubblicita',
trasparenza  e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute
nel  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  21 novembre  2000 e
comunque   con  modalita'  preventivamente  comunicate  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la  legge  14 novembre  1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2,
comma 12, lettera h);
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Visti:
    il  provvedimento  C.I.P.  n.  6/92,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n. 70/97 (di
seguito: deliberazione n. 70/97);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 febbraio  1999.  n.  13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o
marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata (di seguito:
deliberazione n. 13/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 ottobre  2000, n. 198/2000,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 254 del
30 ottobre 2000;
    il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
  Considerato che:
    l'art.  3,  comma  13,  del decreto legislativo n. 79/99, prevede
che,  dalla  data di entrata in funzione del sistema delle offerte di
cui  all'art.  5  del  medesimo  decreto,  il gestore della rete cede
l'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi  dell'art. 3, comma 12, del
decreto  legislativo  n.  79/99,  al  mercato;  e  che,  ai  fini  di
assicurare  la  copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete,
l'Autorita'  include negli oneri di sistema la differenza tra i costi
di  acquisto  del  gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti
dalla  vendita della suddetta energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti  di  cui  all'art.  11,  comma  3, del decreto legislativo n.
79/99;
    l'art.  6,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro dell'industria
21 novembre  2000,  prevede  che  le  procedure  concorsuali  di  cui
all'art.  4  del  medesimo decreto sono aggiudicate dal Gestore della
rete  in  base  al  rialzo  sul  prezzo  base cosi' come definito nel
medesimo art. 6;
    la  quantita'  di  energia  elettrica trasferita al Gestore della
rete  per  effetto  del  disposto  dell'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo  n. 79/99, e' stimabile in circa 47 TWh per l'anno 2001 e
che  tale  energia sara' immessa in rete secondo un profilo temporale
solo parzialmente prevedibile;
    l'art.  4,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro dell'industria
21 novembre  2000  dispone  che  l'autorita'  preveda  una  specifica
clausola  di  interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo
avvio  del  sistema  delle  offerte  di  cui  all'art.  5 del decreto
legislativo n. 79/99;
    l'art.  5,  commi  3 e 4, del decreto del Ministro dell'industria
21 novembre 2000, prevede la cessione di parte dell'energia elettrica
ritirata  ai  sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/99, con clausola di interrompibilita' della fornitura;
    il  profilo  medio nazionale della richiesta di energia elettrica
sulla  rete italiana evidenzia significative differenze in termini di
potenze  richieste  nelle  varie  ore  del  giorno e nei vari periodi
dell'anno  e che, pertanto, la cessione dell'energia elettrica di cui
in   premessa   deve   avvenire   con  procedure  che  permettono  la
modulabilita' del prelievo nelle varie fasce orarie in modo da tenere
conto  delle  esigenze di flessibilita' conseguenti alla variabilita'
della potenza richiesta;
    il  prezzo  base  di  cui  all'art.  6,  comma 1, lettera c), del
decreto   del  Ministro  dell'industria  21 novembre  2000  deve,  in
conseguenza  di quanto indicato al precedente alinea, essere distinto
per fasce orarie in modo da riflettere il diverso valore dell'energia
elettrica in ciascuna fascia oraria;
    la  potenza  richiesta sulla rete italiana nelle ore della fascia
oraria  F4, e' mediamente pari a circa il 70% della potenza richiesta
sulla rete italiana nelle ore della fascia oraria F1;
    l'art.  4,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro dell'industria
21 novembre  2000,  prevede  che alle procedure concorsuali di cui al
successivo  art. 5, possono partecipare i clienti del mercato libero,
nonche' la societa' Acquirente unico S.p.a.;
  Ritenuto che:
    al  fine  di  consentire  il vettoriamento dell'energia elettrica
ceduta  ai  sensi del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre
2000,  sia  necessario  prevedere  alcune  condizioni  di  accesso al
servizio di vettoriamento dell'energia elettrica;
    la  cessione  di  bande  o di porzioni di bande di ampiezza fissa
pari  ad 1 MW in tutte le ore in cui l'ampiezza della banda assume un
valore  diverso  da  zero  debba  essere consentita esclusivamente ai
soggetti  aventi  i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
    sia  necessario  definire  alcune  clausole  negoziali,  ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, recanti la previsione
della  risoluzione di diritto del contratto di fornitura stipulato in
esito  alle  procedure  concorsuali di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro  dell'industria  21 novembre 2000, con decorrenza dalla data
di  entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 79/1999; nonche' la facolta' di cessione
della  capacita'  produttiva  acquisita  per  effetto  delle medesime
procedure concorsuali;
    sia  opportuno  prevedere  che  il  Gestore  della  rete fornisca
adeguata    informazione    sull'esercizio    della    facolta'    di
interrompibilita'  della  fornitura  dell'energia elettrica ceduta ai
clienti  finali  di  cui  all'art.  5,  commi  3 e 4, del decreto del
Ministro dell'industria 21 novembre 2000 ai fini della verifica della
trasparenza  e  non  discriminatorieta'  nella  cessione dell'energia
elettrica  in  esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del
medesimo decreto;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  del presente provvedimento si applicano le definizioni di
cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato  21 novembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, integrate
come segue:
    a)   banda  di  durata annuale e' una quota parte della capacita'
produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante
in ciascuna ora dell'anno;
    b) banda  di  durata  mensile  e' una quota parte della capacita'
produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante
in ciascuna ora del mese;
    c) banda  modulare  di  durata  annuale  e' una quota parte della
capacita'  produttiva  assegnabile  con  ampiezza  fissa  di  10 MW a
profilo  costante  in tutte le ore dell'anno appartenenti alla fascia
che  la  contraddistingue  e  ampiezza  nulla  in  tutte le altre ore
dell'anno;
    d) banda  modulare  di  durata  mensile  e' una quota parte della
capacita'  produttiva  assegnabile  con  ampiezza  fissa  di  10 MW a
profilo  costante  in  tutte le ore del mese appartenenti alla fascia
che  la  contraddistingue  e ampiezza nulla in tutte le altre ore del
mese;
    e) capacita'  produttiva  assegnabile  su base annuale per l'anno
2001, e' il valore minimo delle capacita' produttive disponibili mese
per mese definite dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 decreto
del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
    f) capacita'  produttiva  assegnabile  su  base  mensile  e',  in
ciascun   mese   dell'anno  2001,  la  differenza  tra  la  capacita'
produttiva  disponibile  nello  stesso mese e la capacita' produttiva
assegnata  su base annuale in esito alle procedure concorsuali di cui
al titolo II del presente provvedimento;
    g) decreto  del  Ministro  dell'industria 21 novembre 2000, e' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 novembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 280 del 30 novembre 2000;
    h) decreto  legislativo  n. 79/1999, e' il decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
    i) deliberazione  n.  13/99,  e'  la deliberazione dell'Autorita'
18 febbraio  1999,  n.  13/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  49  del  1o  marzo 1999, come successivamente
modificata ed integrata;
    j)  energia  interrompibile con o senza preavviso e', in ciascuna
ora,  il  minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito
in  cui  e' installato un impianto alimentato da energia elettrica la
cui  fornitura  e'  sottoposta  a clausola di interrompibilita' con o
senza  preavviso  e  l'energia  massima prelevabile senza eccedere in
alcun  momento  la  potenza  interrompibile  con  o  senza  preavviso
disponibile nel medesimo sito;
    k)  fasce  orarie sono le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, definite,
nel  caso di clienti alimentati in media o bassa tensione, dal titolo
II,  comma  2),  paragrafo  b),  punto 1),  e,  nel  caso  di clienti
alimentati  in  altissima  o alta tensione, dal titolo II, commma 2),
paragrafo    b),   punto   2),   del   provvedimento   del   comitato
interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
    l)  potenza  interrompibile  con preavviso e' la quota di potenza
degli  impianti  installati  in  un sito per i quali il cliente e' in
possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del
Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
    m) potenza  interrompibile senza preavviso e' la quota di potenza
degli  impianti  installati  in  un sito per i quali il cliente e' in
possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del
Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
    n) prezzo minimo di assegnazione e' il prezzo piu' basso al quale
corrisponde  un'assegnazione  di  banda  nell'ambito di una procedura
concorsuale;
    o) punto   di   consegna   virtuale   e'  un  punto  di  consegna
convenzionale di un contratto di vettoriamento, a cui non corrisponde
alcun punto fisico di immissione dell'energia elettrica nella rete di
trasmissione  nazionale,  convenzionalmente posto su tale rete ad una
distanza   pari  a  100  km  dal  piu'  vicino  punto  di  riconsegna
interessato dal medesimo contratto;
    p) sollecitazione  di offerta e' l'invito a presentare un'offerta
nell'ambito  di ciascuna delle procedure concorsuali di cui al titolo
II del presente provvedimento.