IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze, con il quale vengono
fissate,  ai sensi dell'art. 3 della legge  novembre 1973, n. 762, le
misure  unitarie  del  diritto  speciale gravante sui generi indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Visto  l'art. 3, lettera a), della citata legge n. 762/1973, con il
quale  e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare
sulla  benzina  e  da  ultimo  l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n.  80,  con il quale la misura stessa e' stata elevata a lire 450 al
litro, nel limite massimo;
  Considerato:
    che il comune di Livigno, con deliberazione n. 281 del 10 ottobre
2000,  divenuta  esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata
eseguibilita',  ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine
alla  misura  del  diritto  speciale previsto dal citato art. 2 della
legge   novembre  1973,  n.  762,  ai sensi del successivo art. 3 del
medesimo provvedimento legislativo;
    che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
alla   quale   sono   state  trasferite  le  attivita'  degli  uffici
provinciali  industria,  commercio e artigianato (U.P.I.C.A.), non ha
formulato  osservazioni  sull'entita'  dei  valori  medi  dei  prezzi
indicati   nella   suddetta   deliberazione  relativamente  agli  oli
combustibili  e  lubrificanti,  ai  tabacchi  lavorati  ed agli altri
generi  indicati  nel  secondo  comma  dell'art.  2  della  legge  n.
762/1973,  ai  quali  deve  essere  riferita  la  percentuale  di cui
all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
    che  occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura del
diritto  speciale  previsto dall'art. 2 della legge novembre 1973, n.
762, da valere per l'anno 2001;
  Ritenuto:
    che,  in  applicazione  delle  disposizioni contenute nell'art. 2
della  citata  legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del
1991,  si  ritiene  opportuno  fissare la misura del diritto speciale
gravante  sulla  benzina  normale  e super in L. 450 al litro, quella
relativa  alla  benzina  senza  piombo  in L. 400 al litro nonche' di
stabilire  in  L. 15  al  litro  per  il gasolio e per il petrolio la
misura del tributo di cui trattasi. Si ritiene, invece, di confermare
la  misura  del  medesimo  diritto  speciale,  indicata  nel  decreto
ministeriale   del   dicembre  1999,  per  quanto  concerne  gli  oli
combustibili;
    che,  per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono
essere  stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta
deliberazione:
      1) olio combustibile fluido:
        a) superiore a 3' E....  L. 3.900 al Q.le
        b) fino a 5' E....  L. 3.400 al Q.le
      2) olio semifluido e denso:
        a) da 5' fino a 7' E....  L. 4.200 al Q.le
        b) superiore a 7' E....  L. 3.900 al Q.le
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del  diritto  speciale previsto dall'art. 2 della legge
novembre  1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate
da  ultimo  dall'art.  10  del  decreto-legge  12 gennaio 1991, n. 6,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  15 marzo 1991, n. 80,
viene  stabilita in lire 450 al litro per la benzina normale e super,
in lire 400 al litro per la benzina senza piombo, in lire 15 al litro
per il petrolio ed il gasolio.