IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1991, n. 20, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
  Visto   il   decreto   ministeriale   2 maggio   2000,  recante  la
modificazione  e  l'integrazione  dei  criteri per la valutazione dei
programmi  delle  aziende  che  richiedono l'intervento straordinario
della  cassa  integrazione  guadagni  per crisi aziendale, entrato in
vigore  l'11 luglio 2000, data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 gennaio  1999,  in particolare
l'elenco  dei codici ISTAT, parte integrante del decreto stesso, atti
a  classificare  le  aziende  industriali  appaltatrici  di lavori di
installazione di reti telefoniche;
  Viste  le recenti determinazioni della Telecom Italia S.p.a. di non
avvalersi    in    futuro,   per   la   realizzazione   dei   servizi
tecnico-ausiliari,  del  sistema  della  convenzione  diretta  con le
aziende  del  settore,  ma  di procedere all'applicazione delle opere
attraverso l'indicazione di apposite gare di appalto;
  Visto  che  la  stessa  Telecom  Italia  S.p.a.  ha ulteriormente e
consistentemente  ridotto  il  budget di lavoro assegnato, per l'anno
2000, alla maggior parte delle stesse aziende;
  Considerato che, conseguentemente, tali decisioni stanno producendo
l'aggravamento  della  gia'  precaria  situazione  occupazionale  nel
settore delle installazioni telefoniche;
  Ritenuta,  per  le  considerazioni  che precedono, la necessita' di
procedere   ad   una   parziale   modificazione  del  citato  decreto
ministeriale 2 maggio 2000, specificamente per la parte concernente i
criteri  di  cui  ai  punti 1)  e 2), nonche' i casi di esclusione di
approvazione  dei  programmi di crisi aziendale, con riferimento alle
aziende sopra individuate e limitatamente al periodo decorrente dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento e sino e non
oltre il 31 dicembre 2001;
                              Decreta:
  Sulla  base  delle  motivazioni  recate  in premessa, ed a parziale
modifica   del   decreto   ministeriale   2 maggio   2000,   ai  fini
dell'approvazione  di  programmi  di  crisi  aziendale presentati, ai
sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dalle
aziende  individuate  dall'elenco  dei codici ISTAT, parte integrante
del  decreto  ministeriale 11 gennaio 1999, non trovano applicazione,
limitatamente  al  periodo decorrente dalla data di entrata in vigore
del  presente provvedimento e sino e non oltre il 31 dicembre 2001, i
criteri  di cui ai punti 1) e 2), nonche' i casi di esclusione di cui
al sopra richiamato decreto ministeriale 2 maggio 2000.
  Istanze   di  riesame  avverso  provvedimenti  di  reiezione  delle
richieste  di  intervento straordinario di integrazione salariale per
crisi aziendale, adottati successivamente all'11 luglio 2000, data di
entrata  in  vigore  del  decreto ministeriale 2 maggio 2000, saranno
valutate  secondo  i  criteri di parziale modifica di cui al presente
provvedimento.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  la  registrazione  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 8 novembre 2000
                                                   Il Ministro: Salvi
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 1o dicembre 2000 Registro n. 2
Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 212