IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  di  autonomia  di  questo  Ateneo approvato con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24 luglio  1996  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato   che  nelle  more  della  emanazione  del  regolamento
didattico   di   Ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 26 ottobre 2000;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art.  201  (finalita', organizzazione e requisiti di accesso) -
Titolo  VII  -  Facolta' di medicina e chirurgia relativo al corso di
D.U. tecnico sanitario di radiologia medica al punto 2 e' aggiunto il
seguente comma:
    "Devono   essere   acquisite  le  conoscenze  di  radioprotezione
previste dalle direttive dell'Unione europea".