MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 dicembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza   nel  territorio  della  provincia  di  Terni  interessato
dall'evento sismico del 16 dicembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre  2000 con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 2001
la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel  territorio delle
regioni   Marche  ed  Umbria  interessato  dalla  crisi  sismica  del
26 settembre 1997;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il
coordinamento  della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228
del  30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre
1997   n.  2887  del  30 novembre  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 286 del 7 dicembre 1998 n.
2947  del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  50 del 2 marzo 1999 n. 3094 del 10 novembre
2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  271  del 20 novembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, in corso
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il  ritorno  alle  normali condizioni di vita delle popolazioni della
provincia  di  Terni  interessate dall'evento sismico del 16 dicembre
2000;
  Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni straordinarie per
favorire  la  continuazione  degli interventi urgenti a seguito della
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Viste  le  note  della  prefettura di Vibo Valentia n. 4040/GAB. in
data  14 dicembre2000,  della prefettura di Cosenza n. 4430/20.1/GAB.
in  data  il dicembre  2000  con  le  quali  si chiede l'integrazione
dell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della regione Umbria, gia' nominato commissario
delegato  ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio
della  provincia  di  Terni interessato dal terremoto del 16 dicembre
2000, gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica
e  privata,  ad  eliminare le situazioni di pericolo esistenti, e per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come
soggetti attuatori degli enti locali.
  2.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma 1, il presidente della
regione  Umbria  -  commissario  delegato  si  avvale delle strutture
tecnico-amministrative  della  regione  e  degli  enti  locali  e del
comitato   tecnico-scientifico   di   cui   all'art.   2,   comma  3,
dell'ordinanza n. 2668/1997.
  3.  Per  gli interventi sui beni immobili e mobili di proprieta' di
soggetti  privati  danneggiati  dal terremoto del 16 dicembre 2000 si
applicano  benefici  e  procedure  previsti nelle ordinanze emanate a
seguito  della  crisi  sismica  iniziata il 26 settembre 1997 e nella
legge 30 marzo 1998, n. 61.
  4.  Per  l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei familiari oggetto di
ordinanza  sindacale  di  sgombero per inagibilita' totale o parziale
dell'abitazione principale e' assegnato, fino al 31 dicembre 2001, un
contributo  mensile  fino ad un massimo di L. 600.000, da erogare con
la  modalita'  gia' previste dall'ordinanza n. 2668/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  5.  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, sono sospesi fino
al  31 dicembre 2001, i versamenti di natura tributaria di pertinenza
regionale  e  comunale.  La  regione  provvede, d'intesa con gli enti
locali  interessati, a disciplinare le modalita' per la ripresa della
riscossione   e  per  il  versamento  dei  tributi  sospesi  mediante
rateizzazione senza aggravio di sanzioni o altri oneri.