Con  nota  del  16  novembre  1999, il Comune di Genova chiedeva, tra
l'altro, l'avviso dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
in  merito  alla  natura  dei termini relativi alla valutazione delle
proposte  dei  promotori  finanziari  (31  ottobre) ed alla indizione
della successiva gara (31 dicembre).

Risulta pacifica la qualificazione del termine del 30 giugno entro il
quale  i  soggetti  promotori  devono  presentare  le  proposte  come
perentorio,  data  la sua funzione di garantire la par condicio tra i
concorrenti.

I  termini  del  31  ottobre  fissato dall'art. 37-ter della legge 11
febbraio  1994,  n. 109 e successive modificazioni per la valutazione
delle  proposte  dei  promotori finanziari e del 31 dicembre, fissato
dall'art.  37-quater  della  stessa legge, per l'indizione della gara
hanno,  invece,  carattere sollecitatorio e non perentorio, in quanto
preordinati,   invece,   a   esigenze   di  operativita'  dell'azione
amministrativa   e   coerenti  con  lo  svolgimento  cronologico  del
programma triennale.

Peraltro,  l'inosservanza  di  tali  termini,  alla luce del generale
principio   contenuto  nell'articolo  della  legge  n.  142/90,  puo'
determinare  situazioni  di  inadempimento  con  gli effetti previsti
dall'ordinamento giuridico.

                                  Il Presidente: GARRI