Con  nota  del  3  dicembre  1999,  l'azienda  sanitaria "Usl Modena"
chiedeva  il  parere  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori
pubblici  in  merito  al  coordinamento  dell'art  17  della legge 11
febbraio  1994,  n.  109 e successive modificazioni e l'art. 3, comma
1-ter, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.

Al  riguardo, va rilevato che la norma per ultimo indicata stabilisce
che  le aziende sanitarie agiscono mediante atti di diritto privato e
che  i contratti di fornitura di beni e di servizi, il cui valore sia
inferiore  a  quello  fissato  dalla  normativa comunitaria e da esse
stipulati, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme
di diritto privato indicate nell'atto di organizzazione.

Va  rilevato,  inoltre,  che l'art. 17, commi 11 e 12, della legge 11
febbraio  1994,  n. 109 e successive modificazioni prevede invece una
specifica  disciplina  pubblicistica per l'affidamento all'esterno di
incarichi  di progettazione, direzione lavori ed accessorie, anche se
di  importo  inferiore  alla  soglia comunitaria; ed, infine, che, ai
sensi  del  disposto  di  cui  al  comma 4 dell'art. 1 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni le norme di cui alla
legge  stessa  non  possono essere derogate, modificate o abrogate se
non  per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a singole
disposizioni.

In  base  al  coordinato  disposto delle norme indicate, puo' essere,
anzitutto, precisato che e' dato oggettivo e logico che i servizi cui
fa  riferimento la disciplina speciale relativa al settore sanitario,
abbiano  funzionali  pertinenze  con  l'attivita'  di  settore.  Cio'
consente di ritenere che l'art 3, comma 1-ter del decreto legislativo
19  giugno  1999,  n.  229 debba essere interpretato nel senso che la
previsione  in  esso  contenuta  -  concernente  la  possibilita'  di
appaltare  o  contrattare  direttamente,  secondo le norme di diritto
privato,  i  contratti  di  fornitura e di servizi con riferimento ai
servizi,  debba  essere intesa come riguardante i servizi di cui agli
allegati  1) e 2) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, fatta
eccezione  per quelli di' cui alla relativa categoria 12, per i quali
trova,  invece,  applicazione l'art. 17 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, in precedenza indicata.

La  conferma  di  tale interpretazione e' apportata dalla mancanza di
una abrogazione espressa delle disposizioni di cui all'art. 17, commi
11  e  12,  della  legge-quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 e
successive    modificazioni,    nonche'    da    altre    concordanti
considerazioni.

Sotto   un   primo   profilo,   concernente  l'ambito  soggettivo  di
applicazione  della  legge  109,  le  USL, qualificate come organismi
aventi  personalita'  giuridica  pubblica,  rientrano  nell'ambito di
applicazione  del  comma  2  lett. a) dell'art. 2 della legge stessa,
dove  sono  elencate  le  amministrazioni  ed  enti  a cui si applica
integralmente la legge stessa, unitamente al Regolamento generale.

Inoltre,   nello  stesso  art.  17  1^  c.  lett.  b),  le  USL  sono
espressamente indicate tra i soggetti pubblici che possono costituire
"uffici  consortili  di progettazione e di direzione dei lavori..." e
quest'ultima  disposizione  sta  a  dimostrare  che  le  USL prima di
affidare a soggetti esterni le attivita' previste dall'art. 17 - sono
assoggettate  ai  vincoli fissate dal medesimo art. 17 e dall'art. 27
della legge quadro in materia di lavori pubblici.

                                  Il Presidente: GARRI