A  seguito  di  segnalazione  dell'Ordine  degli  architetti di Roma,
venivano  svolti accertamenti, in merito all'affidamento da parte del
comune   di   Roma   dell'incarico  di  progettazione  relativo  alla
realizzazione  del  mercato  di Ponte Milvio. In data 20 gennaio 2000
erano  sentiti  il dott. Adriano Audizi, l'ing. Mauro Olivieri per il
Comune   di  Roma  e  l'avv.to  Carlo  Tardella  per  l'Ordine  degli
Ingegneri.

Va  premesso  che  l'esame  della  fattispecie,  invero  particolare,
consente pero' di individuare criteri generali riferiti - e' quel che
piu'  conta  -  al  testo  ora  vigente  dell'art.  19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 in materia di concessione di lavori pubblici.

La  concessione  costituisce, ai sensi di quanto disposto dal comma 1
dell'art.  19  cit.,  assieme all'appalto, la modalita' esclusiva con
cui  possono  essere  realizzati i lavori previsti dalla legge (salvi
quelli  in economia di cui al successivo art. 24 di cui al comma 6) e
deve  avere  le  caratteristiche  di  cui al successivo comma 2 dello
stesso art. 19.

In  particolare,  deve avere ad oggetto "la progettazione definitiva,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici nonche'
la  loro  gestione  funzionale ed economica" e deve prevedere che "la
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti
i lavori realizzati".

E' regola, pertanto, che la concessione comprenda l'affidamento anche
della  redazione  della  progettazione  definitiva  e  comunque della
progettazione  esecutiva;  e  tanto  sulla  base, e della norma prima
riportata  e  del  disposto di cui al comma 2, del successivo art. 20
secondo  il  quale  un  progetto preliminare deve essere posto a base
della  gara per la scelta del concessionario. Si tratta, peraltro, di
progetto  preliminare per cosi' dire arricchito di ulteriori elementi
quali  indicati  nel  detto  comma  per corrispondere ad esigenze che
possano  trovare  giustificazioni  solo nelle scelte e nell'attivita'
della pubblica amministrazione.

Ne  segue  che  non  e'  oggi  consentita  una  operazione che limiti
l'intervento  del  concessionario  solo  alle  fasi  della esecuzione
dell'opera  e  della  sua  gestione, con acquisizione, in proprio, da
parte della stazione appaltante di tutta la elaborazione progettuale.

E'  anche  da  tener  presente  che  si  ha  preclusione  del ricorso
all'istituto  della  concessione  nel  caso in cui vi sia un concorso
pubblico al finanziamento dei lavori in misura maggiore del 50%, dato
che  ne risulterebbe violata la prescrizione riguardante l'equilibrio
che   la   gestione  da  parte  del  concessionario  dell'opera  deve
realizzare rispetto agli oneri di esecuzione.

                                  Il Presidente: GARRI