Il  Comune  di  Pieve  a  Nievole  ha sottoposto all'Autorita' per la
vigilanza   sui   lavori   pubblici   un   quesito   circa   l'esatta
individuazione   dell'organo  comunale  competente  ad  approvare  il
progetto preliminare.

La   questione   ha   valenza   generale   e   richiede   un'apposita
determinazione.

Va  preliminarmente  ricordato che l'articolo 4, comma 2, della legge
415/98 ha sostituito la lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 della
legge  142/90 stabilendo che rientrano nella competenza del Consiglio
comunale  " i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori
pubblici,  i  bilanci  annuali e pluriennali e relative variazioni, i
conti  consuntivi,  i  piani territoriali ed urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
essi, i pareri da rendere nelle dette materie".

Pertanto,  mentre  nella  stesura precedente alla novella suindicata,
l'approvazione  dei progetti preliminari era espressamente attribuita
al  Consiglio,  nella  attuale  stesura detta competenza non e' stata
espressamente prevista.

Essendo  le competenze consiliari tipiche e nominate, ne discende che
il  legislatore  ha  voluto  espressamente  trasferire alla Giunta la
competenza  ad approvare i progetti preliminari, organo cui competono
gli  atti  di  amministrazione che non siano riservati dalla legge al
Consiglio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge 142/90.

Questo   allo   stato   attuale   della   legislazione.   Se   questa
interpretazione  sara' suscettibile di modifiche andra' valutata alla
luce  di  quanto  dispone  l'art.  14 della legge 109/94 e successive
modificazioni, recante la disciplina della programmazione delle opere
pubbliche  (che  subordina  l'inclusione  di  un  lavoro  nell'elenco
annuale,  la cui approvazione rientra tra le competenze del Consiglio
comunale, alla preventiva approvazione del progetto preliminare) solo
quando  sara'  emanato  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici
previsto  dall'art.  14,  comma  11,  della legge 109/94 e successive
modificazioni.

L'approvazione  dei progetti preliminari e' oggi deferita alla Giunta
comunale,  organo  cui  compete  deliberare  nelle materie diverse da
quelle  che  per  espressa  previsione  normativa siano attribuite al
Consiglio.

                                  Il Presidente: GARRI