In  data 8 marzo 2000, presso l'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici  si  e'  tenuta  una  audizione  in  merito  alle  questioni
interpretative  derivanti  dalla  applicazione  dell'ipotesi  di  cui
all'art.  10,  comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive  modificazioni,  sollevata anche da quesiti e segnalazioni
di stazioni appaltanti.

Premesso

In base a quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 10 della legge
11  febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge
18  novembre  1998,  n.  415,  i  soggetti  aggiudicatori,  prima  di
procedere   all'apertura   delle   buste  delle  offerte  presentate,
richiedono  ad  un  numero di offerenti non inferiore al 10 per cento
delle  offerte  presentate,  arrotondato all'unita' superiore, scelti
con  sorteggio  pubblico,  di  comprovare, entro 10 giorni dalla data
della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria    e    tecnico-organizzativa,    eventualmente
richiesti  dal  bando di gara, presentando la documentazione indicata
in  detto  bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nelle domande
di  partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  alla escussione della
relativa  cauzione  provvisoria  e  alla  segnalazione del fatto alla
Autorita' per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonche'
per  l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8,
comma  7  della  legge  109/94.  La  suddetta richiesta e', altresi',
inoltrata,  entro  dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara,   anche  all'aggiudicatario  e  al  concorrente  che  segue  in
graduatoria,  qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti
sorteggiati,  e  nel  caso  in cui essi non forniscano la prova o non
confermino  le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
si  procede  alla determinazione della nuova soglia di anomalia delle
offerte ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Con riferimento alla indicata normativa sono emersi comportamenti non
uniformi  delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle
concrete  modalita'  di espletamento della verifica, all'ambito ed ai
presupposti   del  procedimento  relativo  ed  alle  modalita'  della
documentazione dei requisiti.

Si  e' ritenuto conseguentemente di indire una audizione tenutasi l'8
marzo 2000 al fine di:

1. definire la natura del termine, di cui all'art. 10, comma 1-quater
della legge in esame,

2. definire l'ambito di applicazione del procedimento ivi previsto;

3.  individuare  i  presupposti  al cui verificarsi si ricollegano le
previste misure sanzionatorie;

4.  accertare  se  trovi  applicazione  al  procedimento  indicato la
normativa  sull'autocertificazione  ed  individuare  gli  atti  e  la
documentazione che i partecipanti alle gare sono tenuti a presentare.

E  tanto  alla luce, altresi' del regolamento sulla qualificazione 25
gennaio 2000 n. 34.

Considerato

Finalita'  evidente della indicata normativa (art. 10, comma 1-quater
della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109 e successive modifiche) e'
quella  di consentire alle stazioni appaltanti l'immediata esclusione
dalle  gare di appalto dei partecipanti che non siano in possesso dei
requisiti      richiesti,      relativamente      alla      capacita'
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, e cio' per ragioni di
speditezza  del  procedimento ed al fine, altresi', di evitare che le
relative   offerte   possano   influenzare   la  successiva  fase  di
determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate.

In  relazione  a  tali  finalita', sono da condividere le indicazioni
contenute  nella  circolare  del  Ministero dei lavori pubblici prot.
1285/508/333  del  25  ottobre  1999,  relative  alla obbligatorieta'
dell'attivazione   del   procedimento   di   verifica   ed  alla  sua
applicabilita'    ai    soli    requisiti    economico-finanziari   e
tecnico-organizzativi. Non sembra, infatti, che la norma, per come e'
formulata  - con l'impiego dell'indicativo presente - lasci spazio di
valutazione  alla  stazione  appaltante,  che e' tenuta, pertanto, ad
effettuare il controllo, mentre rientra nella sua discrezionalita' la
sola  determinazione  relativa  al numero delle imprese da verificare
che, in ogni caso, non puo' essere inferiore al dieci per cento delle
offerte presentate arrotondato all'unita' superiore.

Analogamente,  poi,  e'  da  ritenere  che l'esplicito riferimento ai
requisiti   economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  porti  ad
escludere - per il principio di tassativita' delle sanzioni - che gli
effetti  correlati al mancato adempimento possano estendersi anche al
caso  di  contestuale  controllo, disposto dalla stazione appaltante,
dei  requisiti  di carattere generale. Con riferimento ai medesimi, e
se  non  comprovati, puo' procedersi, in via di autotutela, alla sola
esclusione    dalla    gara   per   l'impresa   inadempiente,   senza
l'applicazione alla stessa delle ulteriori sanzioni per tale caso non
specificamente  disposte,  salvo ovviamente l'obbligo di denuncia dei
fatti costituenti reato.

Sorge,  invece, questione se le sanzioni possono essere irrogate solo
nel  caso  in  cui  siano  stati  rispettati i preventivi adempimenti
fissati   dalla   norma,  per  la  individuazione  delle  imprese  da
controllare  a  seguito  di pubblico sorteggio, dopo aver disposto la
esclusione  immediata di quelle le cui offerte sono da ritenere, gia'
nella  prima  fase, obiettivamente inammissibili. A tale quesito deve
darsi  risposta affermativa, in quanto la individuazione dei soggetti
da  sottoporre  a  verifica costituisce adempimento necessario per la
individuazione dei soggetti cui possono essere irrogate le "sanzioni"
tutte previste dalla legge.

E'  da  ritenere,  inoltre,  preclusa la possibilita' di sottoporre a
verifica   soggetti   non   sorteggiati,   salvi   ovviamente  quegli
accertamenti che, ove aggiudicatari, saranno disposti all'esito della
procedura e in osservanza di precise indicazioni normative.

Non  e'  piu'  attuale,  invece,  la questione prospettata quando era
necessaria,  in ordine al possesso dei requisiti economico-finanziari
e  tecnico-organizzativi,  l'esibizione del certificato di iscrizione
all'Albo  dei  costruttori,  se  l'avverbio "eventualmente" contenuto
nella norma in esame fosse pleonastico, come ritenuto nella circolare
del Ministero dei lavori pubblici prima citata.

Per  quanto concerne il procedimento di verifica e' da premettere che
la sua obbligatorieta' riguarda tutte le procedure di gara con almeno
due  concorrenti  ed  ancorche'  relative ad appalti di valore pari o
inferiore  ad  un  milione  di  ECU  se i partecipanti non abbiano le
attestazioni di cui al nuovo sistema di qualificazione.

Il   procedimento  in  esame  non  ha,  invece,  luogo  nel  caso  di
aggiudicazione  a  trattativa  privata, ancorche' la stessa sia stata
preceduta da una gara informale, in quanto in tal caso non si procede
a determinazione della media.

La   determinazione  del  numero  delle  imprese  da  assoggettare  a
verifica,  come esattamente rilevato dal Ministero, deve avvenire con
riferimento   alle   domande   di   partecipazione  che  siano  state
previamente  considerate ammissibili. Se e' pur vero, infatti, che la
norma   si  riferisce  testualmente  alle  offerte  "presentate",  e'
altrettanto  vero,  tuttavia, che una sua ragionevole interpretazione
non  puo'  che  implicare  il solo riferimento alle offerte che siano
state   previamente   ammesse   alla  gara,  stante  l'inutilita'  di
considerare,  ai  fini della verifica a campione, quelle che manchino
dei  necessari presupposti formali o documentali, previsti dal bando,
per  poter  essere  prese  in  esame. Ed al riguardo, va anche tenuto
presente  che  l'indicazione,  contenuta  nella  norma, relativa alle
buste,  prima della cui apertura deve essere effettuato il controllo,
e' da ritenersi riferita alle buste contenenti l'offerta economica ed
inserite  nei  plichi,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione
corredata  con  la  documentazione concernente la qualificazione alla
partecipazione stessa e la cauzione.

Concretamente,  le  stazioni  appaltanti, dopo avere aperto i plichi,
dovranno  accantonare  e  adeguatamente custodire le buste contenenti
l'offerta  economica,  e  verificata  l'ammissibilita'  delle domande
proposte,   devono   procedere   ad  individuare  mediante  sorteggio
pubblico,  tra  le domande ritenute ammissibili, quelle relativa alle
imprese  da  'controllare  sospendendo  il  procedimento per il tempo
previsto  dal  bando  e comunque superiore ai dieci giorni successivi
all'inoltro della richiesta della documentazione indicata nel bando.

La  realta'  delle  gare ha evidenziato, in ordine alla presentazione
della   documentazione   probatoria,  il  problema  dei  limiti  alle
richieste di documenti da parte delle stazioni appaltanti.

Questo   problema   riguarda   sia   la  possibilita'  di  richiedere
certificazione  relativa  a  fatti, la fonte documentale dei quali e'
nel  possesso  dell'amministrazione  (registri, elenchi ecc.), sia la
possibilita'   dei  partecipanti  alle  gare  di  far  riferimento  a
documenti gia' esibiti all'amministrazione. Ne costituisce corollario
il  quesito  se  le anzidette fonti documentali o i documenti debbano
essere  in  possesso  della  stessa  stazione appaltante ovvero siano
oggetto  possibile  di  riferimento  anche se in possesso di separati
uffici della stessa o di altra amministrazione.

In  ordine  al  primo  problema  deve ritenersi applicabile l'art. 10
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 il quale stabilisce che "Le singole
amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti
fatti,   stati  e  qualita'  personali  che  risultino  attestati  in
documenti  gia'  in  loro  possesso  o che esse stesse siano tenute a
certificare".

Deve, altresi', ammettersi la possibilita' per l'impresa di adempiere
all'obbligo probatorio depositando nei termini dichiarazione circa il
possesso  da parte della stazione appaltante dei documenti richiesti,
ove  conservino  validita'  ed  ovviamente sotto la propria personale
responsabilita'  per eventuali difformita' da sopravvenuti dati reali
(art.  18  legge  7  agosto  1990, n. 241, confermata dall'art. 7 del
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403).

Circa  il  quesito posto come corollario, e' coerente con principi di
funzionalita'  e  stante  il  riferimento  normativo al "possesso" da
parte dell'amministrazione che le fonti documentali ed i documenti ai
quali  il partecipante alla gara puo' fare riferimento sono quelle in
possesso  dell'apparato  amministrativo  cui appartiene l'Ufficio che
svolge   le  funzioni  di  stazione  appaltante,  mentre  non  vi  e'
possibilita'   materiale   e   non   e'   quindi   configurabile  una
potenzialita'    giuridica    di   "possesso"   riferito   ad   altre
amministrazioni, cioe' a delle pubbliche amministrazioni.

Dalla  formulazione  del testo della norma e dalla ratio sottesa alla
stessa  si  evince,  poi,  che  il  termine di dieci giorni entro cui
occorre documentare i requisiti indicati e' da considerare perentorio
ed  improrogabile;  nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che
il  sorteggiato  abbia  fatto  pervenire  alla stazione appaltante la
necessaria   documentazione,   implica   l'automatico  effetto  della
esclusione  dalla gara, dell'incameramento della cauzione provvisoria
e  la  segnalazione  alla  Autorita' di vigilanza. Ne' assume rilievo
l'effettivo  possesso  dei requisiti da parte dell'impresa, ovvero la
documentazione  degli  stessi  successivamente  al  decorso dei dieci
giorni  assegnati,  dato che, per come e' formulata la norma, rileva,
al  fine  della  produzione  degli  effetti  indicati,  il  solo dato
obiettivo e formale dell'inadempimento nel termine prescritto.

Sul  punto,  appaiono condivisibili le indicazioni del rappresentante
dell'ufficio  legislativo  del Ministero dei lavori pubblici relative
alla  natura  dell'incameramento  della  cauzione.  La  dottrina e la
giurisprudenza  hanno  ritenuto,  prima della entrata in vigore della
legge-quadro sui lavori pubblici, che la cauzione provvisoria dovesse
servire come garanzia per l'amministrazione dell'adempimento da parte
dell'aggiudicatario  dell'obbligazione  relativa  alla sottoscrizione
del  contratto.  Il  suo  incameramento,  nel  caso  di inadempimento
all'obbligazione    indicata,   dava   luogo   ad   un   risarcimento
forfettizzato  del  pregiudizio che si riteneva presuntivamente fosse
derivato  all'amministrazione.  Con l'introduzione del comma 1-quater
dell'art.  10  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109 e successive
modificazioni,   la   previsione   relativa  all'incameramento  della
cauzione  provvisoria  e'  stata estesa anche ai partecipanti diversi
dall'aggiudicatario  assumendo  in tal modo una funzione di garanzia,
non  piu'  in  riferimento  alla  stipula del contratto, sebbene alla
serieta'  ed  affidabilita' dell'offerta. In ogni caso, come e' stato
riconosciuto da quasi tutti gli intervenuti nel corso dell'audizione,
la  formulazione  della norma non lascia spazio ad alcuna valutazione
discrezionale  per  la  stazione  appaltante  dovendo  la  stessa, al
verificarsi  dell'inadempimento, procedere alla esclusione dalla gara
ed all'incameramento della cauzione, oltre che alla segnalazione alla
Autorita'  di vigilanza per l'applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all'art. 4 comma 7 della legge 109/94.

L'automatismo,  il  carattere  sanzionatorio  degli  adempimenti  ora
descritti,  non  precludono tuttavia la prospettazione di una duplice
attenuazione degli effetti sopra indicati.

La   prima  riguarda  l'ipotesi  che,  a  istanza  dell'impresa,  sia
comprovata  la  non  imputabilita'  alla stessa della omissione o del
ritardo.  In  questa  ipotesi,  viene meno lo stesso riferimento alla
impresa  del  comportamento  materiale  che  e'  a  presupposto della
sanzione.  Equiparabile  e' il caso in cui non sussistano gli estremi
della  fattispecie prevista dalla legge. Cosi' nell'ipotesi in cui si
tratti  di  mancata  prova  del  possesso dei requisiti generali o di
errore  della stazione appaltante di ritenere non provato il possesso
dei  requisiti  richiesti.  Si  ritiene  allora  ammissibile  in sede
amministrativa,  nei limiti in cui si e' verificata una situazione di
impossibilita'  non  imputabile all'impresa, comunque da valutare con
estremo  rigore sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, l'esercizio
dei  poteri  di  autotutela  con  restituzione  della  cauzione  gia'
incamerata.

La  seconda  e'  configurabile  nel momento successivo della concreta
irrogazione  della  sanzione pecuniaria di cui al comma 7 dell'art. 4
della  legge  quadro  da  parte  dell'Autorita'  per la vigilanza sui
lavori    pubblici,   assumendo   rilevanza   in   tal   caso   oltre
all'inadempimento la mancanza di "giustificati motivi".

Diversa   ipotesi   normativa   e'   quella   della  richiesta  della
documentazione  di  cui trattasi all'aggiudicatario provvisorio ed al
secondo  graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati gia' in
precedenza sorteggiati. Qui la norma pone il termine di dieci giorni,
ma   per  l'attivita'  amministrativa  intesa  alla  richiesta  della
documentazione di cui trattasi, termine cui non puo' riconoscersi, in
quanto  riferito all'attivita' di pubblici poteri e senza sanzione di
decadenza, che natura sollecitatoria.

L'amministrazione  puo'  certo fissare nella richiesta un termine per
l'adempimento  da parte delle imprese e la scadenza del termine porta
all'adozione  dei  provvedimenti  tutti  previsti per l'altra ipotesi
prima  esaminata.  Senonche',  non essendo fissato per legge un tempo
massimo    e    non   superabile   ed   avendo   quello   determinato
dall'amministrazione   funzione   di  tutela  degli  interessi  della
amministrazione  stessa,  questa  puo' valutare anche la coerenza con
questi  interessi  stessi di iniziative di correzione od integrazione
di documenti e la stessa possibilita' - prospettata dal Ministero dei
lavori  pubblici  -  di  addivenire  ugualmente alla stipulazione del
contratto  con  il primo o, in subordine, con il secondo graduato, la
cui  offerta sia la piu' vantaggiosa, qualora sia stata dagli stessi,
sia  pure  tardivamente,  fornita  la  prova relativa al possesso dei
requisiti in esame.

Da  ultimo  e'  da precisare che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario
provvisorio  o  il  secondo classificato non comprovi il possesso dei
requisiti  sara'  necessaria una nuova determinazione della soglia di
anomalie  delle  offerte e, come afferma l'ultima parte dell'articolo
10, comma 1-quater, "La conseguente eventuale nuova aggiudicazione".

Qualora  il  procedimento  di  verifica  abbia dato esito negativo in
ordine  al  secondo  graduato e dal ricalcolo della media, successiva
alla   esclusione   della  sua  offerta,  sia  derivata  la  anomalia
dell'offerta,  dell'aggiudicatario  provvisorio,  non  si provvedera'
all'aggiudicazione definitiva allo stesso, ma l'appalto dovra' essere
aggiudicato  all'impresa  meglio  classificata sulla base della nuova
media,  previa,  ovviamente,  verifica  del possesso dei requisiti da
parte del nuovo aggiudicatario.

La  stessa  procedura  e le stesse determinazioni saranno assunte nel
caso   che  entrambi,  il  primo  ed  il  secondo  classificato,  non
forniscano la prova del possesso dei requisiti.

In   tutti   i   casi   in   cui  si  ridetermini  la  media,  rimane
all'amministrazione   la   facolta'   di   scegliere   tra  procedere
all'aggiudicazione oppure dichiarare deserta la gara, alla luce degli
elementi economici desumibili dalla nuova media come rideterminata.

Va  precisato,  inoltre,  che  per  gli  appalti  di  importo  pari o
superiore  al  controvalore  in  EURO  di  5  milioni  di DSP si deve
procedere  alla  determinazione  della  soglia  di  anomalia una sola
volta,  in  quanto  in  tal  caso  non  e'  consentita  la esclusione
automatica  delle offerte anomale, ma si deve procedere alla verifica
progressiva,  cominciando  da quella piu' conveniente per la stazione
appaltante,  della  congruita'  delle  offerte  stesse, oltre che del
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario da parte di
quello  considerato  migliore  offerente.  (art. 21 comma 1-bis della
legge 109/94).

Quanto,   infine,   alla  possibilita'  di  documentare  i  requisiti
economico-finanziari    e   tecnico-organizzativi   facendo   ricorso
all'autocertificazione,  non  sembra  che  vi  siano  difficolta'  di
carattere  generale all'applicazione della relativa normativa; resta,
tuttavia,  il fatto che il ricorso all'autocertificazione, sulla base
della    legge   vigente,   e'   consentito   nei   confronti   delle
amministrazioni  pubbliche  con  riferimento a quei soli dati e fatti
risultanti  da  certificati  che  in  alternativa  potrebbero  essere
rilasciati da uffici pubblici.

Pertanto,  per  ogni  altro  tipo  di  dimostrazione del possesso dei
requisiti    richiesti    rimane   integro   l'obbligo   di   esibire
documentazione non sostituibile con proprie dichiarazioni.

Alle  indicazioni  sin  qui  riportate  possono essere aggiunte altre
precisazioni,  con riferimento ai piu' specifici problemi prospettati
per  iscritto da stazioni appaltanti o imprese e oralmente in sede di
audizione.

Per  quanto riguarda la verifica dei requisiti di ordine generale che
non  e'  implicata  nel  sistema di cui all'art. 10 comma 1-quater, a
parte  le precisazioni gia' offerte, non possono che valere i criteri
generali   contenuti   nella   legislazione   vigente   in   tema  di
documentazione amministrativa.

Circa  la  possibilita'  di  ammissione  con  riserva  alla  gara  di
partecipanti  sorteggiati  che  non  abbiano  provato il possesso dei
requisiti,  la  soluzione  non puo' essere che negativa, in quanto si
concreterebbe  una  situazione  che  priverebbe  di certezze la media
delle  offerte  necessarie  ai fini della indicazione della soglia di
anomalia  delle  offerte,  verifica  di  anomalia  che  e'  logico  e
funzionale  presupposto per lo svolgimento delle ulteriori fasi della
gara  e  sul  quale,  una  volta  sciolta la riserva, potrebbe essere
necessario tornare con rideterminazione di detta soglia.

Al  quesito  prospettato  con  riferimento  alla  gestione degli enti
locali  e  cioe'  della  destinazione  delle entrate da incameramento
della  cauzione  puo'  darsi  risposta  col  precisare che le entrate
stesse  possono essere qualificate "una tantum" con le conseguenze di
legge.

Infine,  in  ordine  ai  requisiti  proposti  in  tema  di bilanci da
presentare  e  di  costo  del  personale (sul quale, si veda oggi, la
precisa  indicazione  di  cui all'art. 18 del DPR 25 gennaio 2000, n.
34) puo' farsi rinvio alle indicazioni, che si condividono, contenute
nella  circolare  del Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/400/93 del
1^ marzo 2000.

                                  Il Presidente: GARRI