Il  Comune  di  Castelfranco  Veneto  prospettava  a questa Autorita'
quesito  relativo all'interpretazione dell'art. 18 comma 3 n. 2 della
legge 19/3/1990 n. 55.

Nell'eventualita'   che   l'appaltatore  non  osservi  la  prescritta
modalita',  pur  essendo  in regola con le altre condizioni stabilite
dalla legge n.55/1990, e depositi il contratto di subappalto a lavori
iniziati,  il  Comune  richiede  quale  debba essere il comportamento
della  stazione  appaltante  anche  in  relazione  al  rilascio della
autorizzazione di cui all'art. 18 della legge stessa.

L'articolo 18 modificato, prima, dall'art. 34 del decreto legislativo
19/12/1991  n.  406  e,  successivamente,  dall'art.  34  della legge
11/2/1994, n. 109, e dall'art. 9, comma 66 della legge 18/11/1998, n.
415,   elenca   al   comma   3   le   condizioni   per   il  rilascio
dell'autorizzazione   al  subappalto  ed  al  comma  9,  nella  nuova
formulazione, parla esplicitamente di autorizzazione al subappalto da
parte  della  stazione  appaltante,  che deve essere rilasciata entro
trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga per giustificati motivi;
trascorso   il   termine   di  legge  o  quello  prorogato  senza  un
provvedimento  espresso della stazione appaltante l'autorizzazione si
ha per rilasciata.

Inoltre,  al numero 2 il citato comma 3 statuisce: "che l'appaltatore
provveda  al  deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante  almeno  venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni".

Va,  infine,  tenuto  presente che l'art. 21 della legge 13/9/1982 n.
646  come  modificato  dall'art.  2  del  decreto  legge  n. 139/1995
convertito nella legge n. 24611995, prevede il divieto del subappalto
senza  l'autorizzazione  dell'amministrazione  appaltante  e  la  sua
inosservanza  e'  punita  come reato e conferisce all'amministrazione
appaltante  la  facolta'  di  chiedere  la  risoluzione del contratto
principale (art. 21 citato).

Sulla  base di questa disciplina normativa puo' essere individuata la
procedura del subappalto.

Di regola, in sede di offerta le imprese che intendono subappaltare i
lavori,  debbono  dichiarare  le  parti  degli stessi a cui intendono
affidare in sede di appalto, in esse comprese quelle categorie che lo
sono  per  legge  (con riferimento a tali ultime categorie, peraltro,
non vi e' un obbligo specifico).

Successivamente  all'aggiudicazione dei lavori e nel corso dei lavori
stessi,  l'impresa  che  ha  chiesto,  di  subappaltare i lavori deve
chiedere  l'autorizzazione  alla  stazione  appaltante, corredando la
richiesta con l'indicazione del soggetto a cui intende subappaltare i
lavori  medesimi  e  con  uno  schema  di contratto di subappalto che
rispetti tutte le prescrizioni dell'art. 18.

Il  deposito  oltre  che  dello  schema  del  contratto  deve  essere
corredato  dalla  documentazione  attestante il possesso da parte del
subappaltatore   di   tutti  i  requisiti  generali  e  speciali  per
partecipare all'appalto, richiesti dalla normativa della legge quadro
per l'esecuzione dei lavori pubblici.

Dalla  data  di ricevimento della predetta istanza decorre il termine
di  trenta  giorni  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  che e' da
considerare  assentita  se  in esso l'amministrazione non provvede al
diniego dell'autorizzazione stessa.

Un  successivo  adempimento  autonomo  e'  quello  del  deposito  del
contratto  di  subappalto,  una  volta  stipulato, presso la stazione
appaltante.

Un  termine  di giorni 20 deve decorrere prima dell'inizio dei lavori
ed  e'  inteso  ad assegnare all'amministrazione un ulteriore spatium
deliberandi  per  la  verifica  del contratto stipulato e comporta un
divieto   per   l'appaltatore   di   consentire   l'effettivo  inizio
dell'esecuzione    delle    relative   lavorazioni   da   parte   del
subappaltatore.

Questa  procedura che viene in via ordinaria seguita non esclude - in
mancanza  di  divieto  normativo  in  proposito  -  che  possa essere
depositato,  all'atto  della  richiesta  di  autorizzazione,  non  lo
schema,  ma  il  contratto  di  subappalto  stipulato. In tal caso il
termine   di  30  giorni  anzidetto  copre  sia  lo  spazio  lasciato
all'amministrazione  per  concedere o negare l'autorizzazione, sia il
termine  di  20  giorni  prescritto  come  attesa  prima  dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori.

Nel  caso  di  subappalto  senza  autorizzazione dell'amministrazione
subappaltante  gli  effetti  sono  chiaramente  indicati per legge. A
parte  l'obbligo  di denuncia al magistrato penale, ove ricorrano gli
estremi   relativi,   e'   rimessa   alla  valutazione  discrezionale
dell'amministrazione  l'avvalersi  delle  facolta'  che  la  legge le
assegna  di  far  valere l'invalidita' del contratto, di chiederne la
risoluzione,  a  seguito di una ponderata valutazione degli interessi
dell'amministrazione stessa.

In  ordine,  infine, alla possibilita' di autorizzazione a sanatoria,
va   considerato   che   la  funzione  della  norma  a  contenuto  di
prevenzione,  come risulta dalla stessa intitolazione della legge, ed
il  principio  che  l'autorizzazione deve precedere l'attivita' e non
seguirla,  inducono  a  ritenere  inammissibile  la sanatoria stessa,
salva  l'adozione  di  provvedimenti  per  la definizione di rapporto
patrimoniale,   ancorche'   si   debba   ritenere   che   gli  stessi
intercorrono,   in   via   principale,   tra   l'appaltatore   ed  il
subappaltatore.

                                  Il Presidente: GARRI