IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prevedere la
sospensione  dell'efficacia  dei  titoli  esecutivi  nei confronti di
Stati  od  organizzazioni  internazionali  allorche'  sia pendente un
giudizio  dinanzi  ad  un  organo  giudiziario internazionale diretto
all'accertamento   della   propria   immunita'   dalla  giurisdizione
italiana;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rinviare  ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani   all'estero   e   del  Consiglio  generale  degli  italiani
all'estero,   anche  al  fine  di  consentire  l'approvazione  di  un
provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini
italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalita' e delle
procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


     Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza
 dell'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione italiana degli
                            Stati esteri

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1  del  regio
decreto-legge  30  agosto  1925,  n.  1621, convertito dalla legge 15
luglio  1926, n. 1263, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti
di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale e' sospesa
di  diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale
abbia  presentato  un  ricorso  dinanzi  alla Corte internazionale di
giustizia,  diretto  all'accertamento  della  propria immunita' dalla
giurisdizione  italiana,  in  relazione a controversie oggettivamente
connesse  a  detti  titoli  esecutivi.  La sospensione dell'efficacia
cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
  2.  I  procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la
cui  efficacia  e'  sospesa  ai  sensi del comma 1 non possono essere
proposti  e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto
ed  e'  rilevata  anche  d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di
adottare  provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno
Stato  estero  o  di  una  organizzazione  internazionale, il giudice
accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunita'
dalla   giurisdizione   italiana,   anche   mediante   richiesta   di
informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo
213 del codice di procedura civile.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche ai
procedimenti  in  corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data
di entrata in vigore del presente decreto.