IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e,  in  particolare,
l'articolo 2, il quale prevede, al comma 475, l'istituzione presso il
Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo  di  solidarieta'
per i mutui per l'acquisto della prima casa  (di  seguito:  «Fondo»),
con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni
di euro, per  provvedere  al  pagamento  dei  costi  delle  procedure
bancarie e degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del
pagamento delle rate dei mutui stessi; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e,  in  particolare,
l'articolo 2, commi 5-quinquies e 5-sexies, il quale prevede  che  le
sanzioni pecuniarie irrogate per inosservanza delle  disposizioni  di
cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  sono
destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e che il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  con  proprio  decreto,  previo  parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti, emana il  regolamento  attuativo  del  Fondo
medesimo; 
  Visto il decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed, in particolare, l'articolo 19, comma
5, il quale prevede che: «Le Amministrazioni dello  Stato,  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  su
cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo  analogo  a
quello esercitato  su  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria
attivita' quasi  esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento  degli
interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse  finanziarie
dei fondi stessi»; 
  Considerato che ai fini del conseguimento del beneficio di legge il
richiedente deve dimostrare di non essere in grado di  provvedere  al
pagamento delle rate del mutuo; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di definire i requisiti che  deve
possedere il richiedente per accedere al  beneficio  avendo  riguardo
alle crescenti difficolta' che i nuclei familiari incontrano nel  far
fronte agli obblighi derivanti  da  mutui  contratti  per  l'acquisto
della prima casa, soprattutto nel caso  di  insorgenza  di  eventi  e
circostanze  eccezionali  ed  impreviste,   destinate   ad   incidere
negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' che l'Amministrazione  competente
ad attuare le misure di cui al sopracitato  articolo  2,  comma  475,
della legge  n.  244/2007 -  la  quale  non  risulta  dotata  di  una
struttura  amministrativa  in  grado  di   assicurare   un'efficiente
attuazione dell'intervento - si avvalga, ai sensi del citato articolo
19, comma 5, della legge n. 102 del 2009, di una societa' a  capitale
interamente  pubblico,  affidandole  direttamente   l'esecuzione   di
attivita' relative alla gestione del Fondo; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (deliberazione  n.
245 del 18 dicembre 2008); 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 18  novembre  2009
(parere n. 6693/2009); 
  Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze  della  Camera
dei deputati nella seduta del 18 febbraio 2010 e dalla VI commissione
finanze e tesoro della  Camera  del  Senato  della  Repubblica  nella
seduta del 24 febbraio 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Destinatari degli interventi di cui al presente regolamento  (di
seguito:  «beneficiari»)  sono  i  soggetti  i  quali  alla  data  di
presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono  titolari  di
un mutuo contratto per l'acquisto di un'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.