IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
   Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il
quale e' stata istituita, ai sensi dell'articolo 58  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, la scheda  di  dimissione  ospedaliera,  quale
strumento ordinario per la raccolta delle  informazioni  relative  ad
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici  e  privati
esistenti sul territorio nazionale; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  26  luglio  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, che  ha
attivato  il  flusso   informativo   delle   schede   di   dimissione
ospedaliera,  quale  rilevazione   sistematica   delle   informazioni
anagrafico-amministrative e sanitarie  relative  a  tutti  i  dimessi
dagli istituti di cura pubblici e privati e ha disciplinato i tempi e
le modalita' di  trasmissione  delle  informazioni  dalle  Regioni  e
Province autonome al Ministero; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380
«Regolamento  recante   norme   concernenti   l'aggiornamento   della
disciplina del flusso  informativo  sui  dimessi  dagli  istituti  di
ricovero pubblici e privati»; 
  Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione,
che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato,  fra  l'altro,
il coordinamento  informativo  statistico  ed  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, dell'intesa sancita  dalla  Conferenza
Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131,  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che
la definizione ed il continuo adeguamento  nel  tempo  dei  contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario sono affidati  alla  Cabina  di  Regia  di  cui
all'accordo quadro tra il Ministro della salute e  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  del  22  febbraio  2001  e
vengono recepiti  dal  Ministero  della  salute  con  propri  decreti
attuativi, compresi i flussi informativi  finalizzati  alla  verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli  essenziali  di
assistenza; 
  Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi  di
attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo  1,  comma  280
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancita il 28 marzo  2006,  che
al punto  7.1  «Monitoraggio  di  sistema»  prevede  che  le  Regioni
garantiscano l'inserimento nella Scheda di Dimissione Ospedaliera  di
due nuovi campi: data di prenotazione e classe di priorita'  (qualora
abbia adottato tale modalita' di ammissione al ricovero) ai  fini  di
una lettura a tutto campo del fenomeno dei  tempi  di  attesa  per  i
ricoveri; 
  Visto il verbale della seduta  della  Cabina  di  Regia  del  Nuovo
Sistema  Informativo  Sanitario  del  23  settembre  2008  in  merito
all'approvazione  dell'aggiornamento  della  scheda   di   dimissione
ospedaliera con l'integrazione dei campi concernenti  il  livello  di
istruzione, la data di prenotazione, la  classe  di  priorita'  e  il
codice causa esterna, con l'individuazione della relativa tempistica; 
  Considerata l'esigenza che la raccolta delle  informazioni  avvenga
in modo omogeneo ai  fini  della  comparabilita'  dei  dati  e  degli
indicatori, anche per  una  corretta  applicazione  del  «Sistema  di
garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria»,  di  cui  al
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9  febbraio  2002,
Supplemento Ordinario,  n. 34; 
  Ritenuto, quindi, di  dover  aggiornare  il  contenuto  informativo
della scheda di  dimissione  ospedaliera  e  le  relative  regole  di
compilazione e codifica di cui al citato decreto del  Ministro  della
sanita'  n.  380  del  2000,  per  finalita'  di   programmazione   e
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 173/CSR; 
  Udito il Parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; 
  Vista la comunicazione del Ministero della salute  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,  della
predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. DGPROG 0016156-P  del  14
maggio 2010, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri    con    nota    del    25    maggio    2010    prot.    n.
DAGL/18.2.2.1/2010/3/3721; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Integrazione delle informazioni contenute 
               nella Scheda di Dimissione Ospedaliera 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  ministeriale  27  ottobre
2000, n. 380, che disciplina, alle lettere a) e  b),  rispettivamente
la sezione prima e la sezione  seconda  della  scheda  di  dimissione
ospedaliera, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a), dopo il numero 6) e'  inserito  il  seguente:
«6-bis) livello di istruzione»; 
    b) alla lettera b), dopo il numero 13) sono inseriti i  seguenti:
«13-bis) data di prenotazione» e «13-ter) classe di priorita'»;  dopo
il  numero  19)  e'  inserito  il  seguente:  «19-bis)  codice  causa
esterna». 
  2. All'articolo 3, comma 3, del  decreto  ministeriale  27  ottobre
2000, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il numero 6) e' inserito il seguente: «6-bis) livello  di
istruzione»; 
    b) dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-bis) data  di
prenotazione» e «13-ter) classe di priorita'»; 
    c) dopo il numero 19) e' inserito il  seguente:  «19-bis)  codice
causa esterna». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 58 della legge 23  dicembre  1978,
          n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il
          seguente: 
              «Art. 58 (Servizio epidemiologico e statistico). -  Nel
          piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 sono  previsti
          specifici programmi di attivita' per la  rilevazione  e  la
          gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche  e
          finanziarie  occorrenti  per  la  programmazione  sanitaria
          nazionale  e  regionale  e  per  la  gestione  dei  servizi
          sanitari. 
              I programmi  di  attivita',  per  quanto  attiene  alle
          competenze  attribuitegli  dal  precedente  art.  27,  sono
          attuati dall'Istituto superiore di sanita'. 
              Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui  al  primo
          comma, provvedono ai  servizi  di  informatica  che  devono
          essere organizzati tenendo conto  delle  articolazioni  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              Con decreto del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
          Consiglio sanitario nazionale, sono  dettate  norme  per  i
          criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e
          per la standardizzazione e comparazione dei dati sul  piano
          nazionale e regionale.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  r)
          della Costituzione, e' il seguente: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a)-q) (Omissis); 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno;». 
              - Il testo dell'art. 3, comma  5,  dell'intesa  sancita
          dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo  2005  ai  sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
          attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30  dicembre
          2004, n. 311, e' il seguente: 
              «Art.  3  (Ulteriori  adempimenti  per  migliorare   il
          monitoraggio della  spesa  nell'ambito  del  Nuovo  sistema
          informativo sanitario (NSIS)). - 1.-4. (Omissis). 
              5. La definizione ed il continuo adeguamento nel  tempo
          dei   contenuti   informativi   e   delle   modalita'    di
          alimentazione del NSIS - in coerenza con le indicazioni del
          Piano sanitario nazionale e  le  esigenze  di  monitoraggio
          sanitario e le altre esigenze  di  monitoraggio  attuali  e
          future dei livelli nazionale, regionale e locale del SSN  -
          sono affidati alla Cabina di Regia e vengono  recepiti  dal
          Ministero  della  salute  con  propri  decreti   attuativi,
          compresi i flussi  informativi  finalizzati  alla  verifica
          degli  standard  qualitativi  e  quantitativi  dei  Livelli
          essenziali di assistenza.». 
              - Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge  5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3) e' il seguente: 
              «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - 1-5. (Omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  173,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2005) e' il seguente: 
              «173. L'accesso al finanziamento integrativo  a  carico
          dello Stato derivante da  quanto  disposto  al  comma  164,
          rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8
          agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
          7 settembre 2001, per l'anno 2004,  rivalutato  del  2  per
          cento su base annua a decorrere dal  2005,  e'  subordinato
          alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai
          sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.
          131, che contempli ai fini del contenimento della  dinamica
          dei costi: 
                a)  gli  adempimenti  gia'  previsti  dalla   vigente
          legislazione; 
                b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
          di affiancamento dei  rappresentanti  dei  Ministeri  della
          salute e dell'economia e  delle  finanze  ai  fini  di  una
          migliore definizione delle misure da adottare; 
                c)   ulteriori   adempimenti   per   migliorare    il
          monitoraggio della spesa sanitaria  nell'ambito  del  Nuovo
          sistema informativo sanitario; 
                d) il rispetto degli  obblighi  di  programmazione  a
          livello regionale, al fine di garantire l'effettivita'  del
          processo  di  razionalizzazione  delle   reti   strutturali
          dell'offerta ospedaliera e della domanda  ospedaliera,  con
          particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di  posti
          letto per acuti e per lungodegenza e  riabilitazione,  alla
          promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
          diurno,  nonche'  alla   realizzazione   degli   interventi
          previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal  Piano
          nazionale  dell'aggiornamento  del   personale   sanitario,
          coerentemente con il Piano sanitario nazionale; 
                e) il vincolo di crescita delle  voci  dei  costi  di
          produzione, con esclusione di quelli per il  personale  cui
          si applica  la  specifica  normativa  di  settore,  secondo
          modalita' che garantiscano che, complessivamente,  la  loro
          crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2  per
          cento annuo rispetto  ai  dati  previsionali  indicati  nel
          bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali  costi
          di personale di competenza di precedenti esercizi; 
                f) in ogni caso, l'obbligo in capo  alle  regioni  di
          garantire   in   sede    di    programmazione    regionale,
          coerentemente con gli  obiettivi  sull'indebitamento  netto
          delle     amministrazioni      pubbliche,      l'equilibrio
          economico-finanziario  delle  proprie  aziende   sanitarie,
          aziende ospedaliere, aziende ospedaliere  universitarie  ed
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia  in
          sede  di  preventivo  annuale  che  di  conto   consuntivo,
          realizzando forme di verifica  trimestrale  della  coerenza
          degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento  netto
          delle    amministrazioni     pubbliche     e     prevedendo
          l'obbligatorieta'   dell'adozione   di   misure   per    la
          riconduzione  in   equilibrio   della   gestione   ove   si
          prospettassero situazioni di squilibrio, nonche'  l'ipotesi
          di decadenza del direttore generale.». 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  280  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2006) e' il seguente: 
              «280. L'accesso al concorso di cui  al  comma  279,  da
          ripartire tra tutte le regioni sulla base  del  numero  dei
          residenti,  con  decreto  del  Ministro  della  salute   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e' subordinato all'espressione, entro  il  termine
          del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario  nazionale
          2006-2008, nonche', entro il medesimo termine, alla stipula
          di una intesa tra Stato e regioni, ai  sensi  dell'art.  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda  la
          realizzazione  da  parte  delle  regioni  degli  interventi
          previsti dal Piano nazionale di contenimento dei  tempi  di
          attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli: 
                a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche
          e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e
          di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33  dell'8
          febbraio 2002, e successive  modificazioni,  per  le  quali
          sono fissati nel termine di novanta  giorni  dalla  stipula
          dell'intesa, nel  rispetto  della  normativa  regionale  in
          materia, i tempi massimi di attesa da parte  delle  singole
          regioni; 
                b) la previsione che, in caso di  mancata  fissazione
          da parte delle regioni dei tempi  di  attesa  di  cui  alla
          lettera  a),  nelle  regioni   interessate   si   applicano
          direttamente  i  parametri  temporali  determinati,   entro
          novanta  giorni  dalla  stipula  dell'intesa,  in  sede  di
          fissazione degli standard di cui  all'art.  1,  comma  169,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
                c) fermo restando il principio di  libera  scelta  da
          parte del cittadino, il recepimento, da parte delle  unita'
          sanitarie  locali,  dei  tempi  massimi   di   attesa,   in
          attuazione della normativa regionale in materia, nonche' in
          coerenza con i parametri temporali determinati in  sede  di
          fissazione degli standard di cui  all'art.  1,  comma  169,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di
          cui all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione
          delle strutture pubbliche e private accreditate  presso  le
          quali tali  tempi  sono  assicurati  nonche'  delle  misure
          previste in caso di superamento dei tempi stabiliti,  senza
          oneri a carico degli assistiti, se non quelli  dovuti  come
          partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente; 
                d) la determinazione della quota minima delle risorse
          di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre  1996,
          n.  662,  da  vincolare  alla  realizzazione  di  specifici
          progetti regionali ai  sensi  dell'art.  1,  comma  34-bis,
          della medesima legge, per il  perseguimento  dell'obiettivo
          del Piano nazionale di contenimento dei  tempi  di  attesa,
          ivi compresa la realizzazione da parte  delle  regioni  del
          Centro  unico  di  prenotazione   (CUP),   che   opera   in
          collegamento con gli  ambulatori  dei  medici  di  medicina
          generale, i pediatri di libera scelta e le altre  strutture
          del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici  di
          medicina generale ed i pediatri di libera scelta; 
                e)  l'attivazione  nel  Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il
          monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo
          informativo ai sensi dell'art. 3,  comma  6,  della  citata
          intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; 
                f) la previsione che, a certificare la  realizzazione
          degli interventi  in  attuazione  del  Piano  nazionale  di
          contenimento dei tempi  di  attesa,  provveda  il  Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  Livelli
          essenziali di assistenza (LEA), di  cui  all'art.  9  della
          citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.». 
              - Il decreto del Ministro della salute, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze del  12  dicembre
          2001,  reca  «Sistema  di  garanzie  per  il   monitoraggio
          dell'assistenza sanitaria». 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380  (Regolamento  recante
          norme  concernenti  l'aggiornamento  della  disciplina  del
          flusso informativo sui dimessi dagli istituti  di  ricovero
          pubblici e privati) come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 11. - 1. La scheda di dimissione  ospedaliera  si
          compone delle seguenti sezioni: 
                a) la sezione prima,  che  contiene  le  informazioni
          anagrafiche di seguito riportate: 
              1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
              2) numero della scheda; 
              3) cognome e nome del paziente; 
              4) sesso; 
              5) data di nascita; 
              6) comune di nascita; 
              6-bis) livello di istruzione; 
              7) stato civile; 
              8) comune di residenza; 
              9) cittadinanza; 
              10) codice sanitario individuale; 
              11) regione di residenza; 
              12) azienda unita' sanitaria locale di residenza; 
                b)  la  sezione  seconda,  che  contiene  almeno   le
          informazioni  del  seguente  elenco,  la  cui   numerazione
          riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui  alla
          precedente lettera a): 
              1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
              2) numero della scheda; 
              13) regime di ricovero; 
              13-bis) data di prenotazione; 
              13-ter) classe di priorita'; 
              14) data di ricovero; 
              15) unita' operativa di ammissione; 
              16) onere della degenza; 
              17) provenienza del paziente; 
              18) tipo di ricovero; 
              19) traumatismi o intossicazioni; 
              19-bis) codice causa esterna; 
              20) trasferimenti interni; 
              21) unita' operativa di dimissione; 
              22) data di dimissione o morte; 
              23) modalita' di dimissione; 
              24) riscontro autoptico; 
              25) motivo del ricovero in regime diurno; 
              26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
              27) peso alla nascita; 
              28) diagnosi principale di dimissione; 
              29) diagnosi secondarie; 
              30) intervento chirurgico principale o parto; 
              31)   altri   interventi   chirurgici    e    procedure
          diagnostiche o terapeutiche. 
              2. Le regioni e le province autonome possono  prevedere
          ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda  di
          dimissione  ospedaliera,  fermo   restando   il   contenuto
          informativo minimo di cui al comma.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          ministeriale 27 ottobre 2000,  n.  380,  con  le  modifiche
          apportate dal presente decreto: 
              «Art. 3. - 1. Gli  istituti  di  ricovero,  pubblici  e
          privati, inviano con periodicita' almeno  trimestrale  alla
          regione o alla provincia autonoma di appartenenza,  secondo
          le modalita' definite da  queste  ultime,  le  informazioni
          contenute nelle schede di dimissione relative  ai  dimessi,
          ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi  dall'obbligo  di
          compilazione  della  scheda  di  dimissione,  fatte   salve
          diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero  a
          prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze
          sanitarie  assistenziali,   le   comunita'   protette,   le
          strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero
          di cui all'art. 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833. 
              2. Le regioni  e  le  province  autonome  provvedono  a
          verificare,   anche   attraverso    indagini    campionarie
          effettuate sulle  cartelle  cliniche,  la  completezza,  la
          congruenza  e  l'accuratezza  delle  informazioni  rilevate
          attraverso le schede di dimissione. 
              3.  Le  regioni  e   le   province   autonome   inviano
          semestralmente al Ministero della  sanita'  -  Dipartimento
          della  programmazione,  su  archivi  magnetici  e  con   le
          modalita' stabilite  nell'ambito  del  sistema  informativo
          sanitario, le sottoelencate informazioni, riportate con  la
          stessa numerazione utilizzata nel comma 1 dell'art. 1,  che
          costituiscono debito informativo nei confronti del  livello
          centrale,   attenendosi    alle    indicazioni    riportate
          nell'allegato disciplinare tecnico: 
              1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
              2) numero della scheda; 
              4) sesso; 
              5) data di nascita; 
              6) comune di nascita; 
              6-bis) livello di istruzione; 
              7) stato civile; 
              8) comune di residenza; 
              9) cittadinanza; 
              10) codice sanitario individuale; 
              11) regione di residenza; 
              12) azienda unita' sanitaria locale di residenza; 
              13) regime di ricovero; 
              13-bis) data di prenotazione; 
              13-ter) classe di priorita'; 
              14) data di ricovero; 
              16) onere della degenza; 
              17) provenienza del paziente; 
              18) tipo di ricovero; 
              19) traumatismi o intossicazioni; 
              19-bis) codice causa esterna; 
              21) unita' operativa di dimissione; 
              22) data di dimissione o morte; 
              23) modalita' di dimissione; 
              24) riscontro autoptico; 
              25) motivo del ricovero in regime diurno; 
              26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
              27) peso alla nascita; 
              28) diagnosi principale di dimissione; 
              29) diagnosi secondarie; 
              30) intervento chirurgico principale o parto; 
              31)   altri   interventi   chirurgici    e    procedure
          diagnostiche o terapeutiche. 
              4. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono  al
          Ministero della sanita': 
                a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni
          relative ai dimessi nel primo semestre dell'anno in corso; 
                b) entro il 30 giugno di ogni anno,  le  informazioni
          relative  ai  dimessi  nel   secondo   semestre   dell'anno
          precedente  ed   eventuali   correzioni   ed   integrazioni
          riguardanti il primo semestre. 
              4-bis) A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione
          al Ministero della salute, da parte delle regioni  e  delle
          province autonome, delle informazioni di  cui  al  comma  3
          avviene con la seguente periodicita': 
                a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante  invio,
          entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e  il
          28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati  relativi  alle
          dimissioni del primo, secondo,  terzo  e  quarto  trimestre
          2010; 
                b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio  entro
          il 15 di ciascun mese, a  cominciare  da  marzo  e  fino  a
          dicembre, dei dati relativi  alle  dimissioni  del  secondo
          mese precedente quello dell'invio, ed entro il  31  gennaio
          dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno. 
              4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa,
          in conformita' di quanto  previsto  dal  presente  decreto,
          costituisce adempimento a cui sono  tenute  le  Regioni  ai
          fini dell'accesso al  finanziamento  integrativo  a  carico
          dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla  Conferenza
          Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma
          6, della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in  attuazione
          dell'art. 1, comma 173, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311. 
              5. Il Ministero della sanita', le regioni e le province
          autonome, le aziende sanitarie e gli istituti  di  ricovero
          pubblici e privati possono diffondere  e  pubblicizzare  le
          informazioni rilevate attraverso le  schede  di  dimissione
          ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo
          opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire
          il rispetto della disciplina relativa  al  trattamento  dei
          dati personali. 
              6.  Le  due  sezioni   della   scheda   di   dimissione
          ospedaliera di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  presente
          decreto sono gestite in  archivi  disgiunti.  Il  Ministero
          della  sanita',  le  regioni   e   le   province   autonome
          individuano  i   servizi   che   possono   procedere   alla
          ricongiunzione delle due sezioni  suddette,  esclusivamente
          per il tempo e  nei  modi  appropriati  alle  esigenze  del
          Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei  dati
          e' attuato  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,  n.
          318,   concernente:   «Regolamento   recante   norme    per
          l'individuazione delle misure minime di  sicurezza  per  il
          trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma
          2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.».