IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; 
  Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale  della
missione ufficiale che il Presidente della Repubblica  intraprendera'
all'estero  a  decorrere  dal  23  ottobre  2010,   recandosi   nella
Repubblica Popolare Cinese in visita di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
  Le funzioni del Presidente  della  Repubblica,  non  inerenti  allo
svolgimento della missione  all'estero,  sono  esercitate,  ai  sensi
dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato a decorrere dal 23 ottobre 2010 e, precisamente,  dal  momento
in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino  al  suo  rientro
nel territorio nazionale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi'  21 ottobre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano