IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana". 5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.