VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 30  giugno  1910,  n.  361,  relativa  a  Consorzio
obbligatorio per l'industria solfifera siciliana; 
 
  Considerato  che   in   attesa   del   regolamento   generale   per
l'applicazione  della  legge  occorre  affrettare  il  nuovo  assetto
organico ed amministrativo del Consorzio suddetto,  disciplinando  le
facolta' e le attribuzioni del direttore generale e  costituendo  una
Commissione  tecnica  consultiva,  che  assista   il   Consiglio   di
amministrazione; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col  ministro
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il direttore generale del Consorzio  obbligatorio  per  l'industria
solfifera siciliana ha la rappresentanza legale del Consorzio  stesso
e sopraintende a tutti i servizi dell'azienda. 
 
  Egli ha facolta' di delegare ai consiglieri governativi, titolare e
supplente, funzioni amministrative e puo' farsi coadiuvare in  quelle
attribuzioni nelle quali creda utile il loro diretto concorso. 
 
  Nei casi di assenza  e  d'impedimento  del  direttore  generale  la
reggenza  dell'ufficio  spetta  al  consigliere  titolare  di  nomina
governativa, o, in mancanza, al consigliere governativo supplente. 
 
  Il reggente non puo'  compiere  alcun  atto  che  ecceda  i  limiti
d'ordinaria amministrazione, oltre la esecuzione delle  deliberazioni
del Consiglio o delle istruzioni dategli, per iscritto, dal direttore
generale.