VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 30 giugno 1910, n. 361, relativa a Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana; Considerato che in attesa del regolamento generale per l'applicazione della legge occorre affrettare il nuovo assetto organico ed amministrativo del Consorzio suddetto, disciplinando le facolta' e le attribuzioni del direttore generale e costituendo una Commissione tecnica consultiva, che assista il Consiglio di amministrazione; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il direttore generale del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana ha la rappresentanza legale del Consorzio stesso e sopraintende a tutti i servizi dell'azienda. Egli ha facolta' di delegare ai consiglieri governativi, titolare e supplente, funzioni amministrative e puo' farsi coadiuvare in quelle attribuzioni nelle quali creda utile il loro diretto concorso. Nei casi di assenza e d'impedimento del direttore generale la reggenza dell'ufficio spetta al consigliere titolare di nomina governativa, o, in mancanza, al consigliere governativo supplente. Il reggente non puo' compiere alcun atto che ecceda i limiti d'ordinaria amministrazione, oltre la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o delle istruzioni dategli, per iscritto, dal direttore generale.