IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 23 dicembre 1995 con il quale
e'  stato  approvato  il  programma  di  crisi aziendale della S.p.a.
C.A.E.,  con  sede  e  stabilimento in Roma, soltanto per i primi sei
mesi   ed   e'   stato   concesso  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori interessati per il
periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994;
  Vista  l'istanza  tendente  ad  ottenere  la  proroga  del suddetto
trattamento  per  il  periodo  successivo  dal 12 gennaio 1994 all'11
luglio 1994;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale
e'  stato  approvato  il  programma  del  successivo  semestre dal 12
gennaio 1994 all'11 luglio 1994;
  Visto il decreto direttoriale del 17 ottobre 2000, n. 29040, con il
quale  e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale  a  decorrere dal 5 marzo 1994 e sino all'11 luglio 1994, e
non  gia'  dal  12 gennaio 1994, come richiesto dalla societa' di cui
trattasi,  in  quanto  e' stata applicata la decurtazione per tardiva
presentazione  dell'istanza  medesima,  di  cui  all'art. 7, comma 1,
della legge n. 164/1975;
  Considerato  che, pur essendo stata, detta istanza presentata fuori
termine  per  quanto stabilito dall'art. 81, comma 10, della legge n.
448/1998, la decurtazione non e' applicabile in ottemperanza a quanto
recentemente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2491 a cui
questa  amministrazione  ha  stabilito  di  uniformarsi,  secondo  un
consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia;
  Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto direttoriale 17 ottobre
2000,  n. 29040, e di concedere la proroga del citato trattamento per
l'intero periodo semestrale;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate  ed  a  seguito
dell'approvazione  del  programma di crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  17 ottobre  2000,  e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.E.,
con  sede  in  Roma,  unita'  di  Roma,  per  un massimo di 72 unita'
lavorative, per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  12 marzo 1994 con decorrenza 12
gennaio 1994.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
17 ottobre 2000, n. 29040.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi