IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizione per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria; Visto l'art. 18, commi 4, 5 e 6, dell'ordinanza ministeriale 13 febbraio 2001; Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 18, che stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni; Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati; Decreta: Art. 1. 1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2000-2001, si svolge secondo il seguente diario: prima prova scritta: martedi' 11 settembre 2001; seconda prova scritta: mercoledi' 12 settembre 2001 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalita' fissati per la sessione ordinaria; terza prova scritta: venerdi' 14 settembre 2001, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria. Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova; inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.