L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti

  Visto  il  proprio  decreto  del  23  aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'11  maggio  2001,  n. 108, con il quale, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale "Il
Castellaccio"  sito  nella  provincia  di Perugia (gia' di proprieta'
della  S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa rientrante
nella  liquidazione  unificata dell'E.N.C.C. e societa' controllate),
e' devoluto a titolo gratuito alla regione dell'Umbria;
  Considerato che nel sopramenzionato decreto sono stati erroneamente
indicati i seguenti elementi:
    nelle  premesse  gli impianti sperimentali sono stati indicati in
ha 16,77 anziche' ha 45,29;
    nell'ultima   pagina   dell'allegato   A  (immobili  censiti  nel
N.C.E.U.)  la  consistenza della part. 98, sub 9 e' stata indicata in
mq 104 anziche' 1104 e il foglio per la part. 98 sub. 10 e sub. 11 e'
stato indicato con il n. 16 anziche' n. 18;
    nell'allegato  B,  l'automezzo targato PC 29821 e' stato indicato
come FIAT 640 SDT anziche' FIAT 640 e l'automezzo targato PG 27408 e'
stato indicato come FIAT 880DT5 anziche' FIAT 850 DTS;
  Vista la necessita' di apportare le dovute correzioni;
                              Decreta:
  Il  decreto  dell'ispettore generale capo dell'ispettorato generale
per  la  liquidazione  degli  enti disciolti (I.G.E.D.) del 23 aprile
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'11
maggio 2001, n. 108 e' cosi' rettificato:
    il comma 10 delle premesse:
      considerato   inoltre   che   nell'azienda   "Il  Castellaccio"
insistono  impianti  sperimentali  di rilevante valore scientifico su
complessivi   ha  16,77  ovvero  impianti  che  contengono  materiale
genetico meritevole di essere conservato;
    e' cosi' modificato:
      considerato   inoltre   che   nell'azienda   "Il  Castellaccio"
insistono  impianti  sperimentali  di rilevante valore scientifico su
complessivi   ha  45,29  ovvero  impianti  che  contengono  materiale
genetico meritevole di essere conservato;
    l'ultima pagina dell'allegato A e l'allegato B, entrambi allegati
al  citato  decreto del 23 aprile 2001, sono sostituiti dai due fogli
allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2001
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono