IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 ottobre 2000 recante
"Individuazione  degli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero
della  sanita'  competenti  a ricevere il rapporto di cui all'art. 17
della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  ai  sensi  dell'art. 103,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000,
n.  435,  regolamento  recante "Norme di organizzazione del Ministero
della sanita'";
  Considerato  che  il citato decreto ministeriale 11 ottobre 2000 ha
ritenuto competente per l'applicazione della sanzione di cui all'art.
201  del  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, nei casi previsti
dall'art.  93,  comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.
507/1999  il  Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza,  in  relazione  agli  articoli  5  e 16 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 541, in materia di pubblicita' dei
medicinali per uso umano;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.
435, spetta al dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e
l'organizzazione  del  Ministero  della  sanita' - Direzione generale
delle  risorse  umane e delle professioni sanitarie, la competenza in
materia  di pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita'
sanitarie nei casi previsti dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  integrare  l'elenco  degli  uffici
ministeriali  competenti  a  ricevere  il rapporto di cui all'art. 17
delle  legge  24 novembre  1991,  n.  689,  ai  sensi  dell'art. 103,
comma 2,   del   decreto   legislativo   30 dicembre  1999,  n.  507,
individuati con il citato decreto 11 ottobre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689,  a  seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai
sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, deve essere
presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e
l'organizzazione  del  Ministero della sanita' nelle materie relative
alla  pubblicita'  sanitaria  delle  professioni  e  delle  attivita'
sanitarie   in  relazione  all'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 giugno 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia