Avvertenza:

    Si  procede  alla ripubblicazione del testo dei decreti riportati
nel  sommario  del  presente supplemento ordinario - con le modifiche
riportate   negli  avvisi  di  rettifica  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2001 - corredati
delle  relative  note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
                             Art. 1 (L)
                            O g g e t t o
  1.  Il  presente  testo  unico disciplina l'espropriazione, anche a
favore  di  privati,  dei  beni  immobili  o  di  diritti relativi ad
immobili  per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
(L)
  2.  Si  considera  opera  pubblica  o di pubblica utilita' anche la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della  collettivita'  di  beni o di terreni, o di un loro insieme, di
cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
  3.   I  principi  desumibili  dalle  disposizioni  legislative  del
presente  testo  unico  costituiscono  norme  fondamentali di riforma
economico-sociale. (L)
  4.  Le  norme del presente testo unico non possono essere derogate,
modificate   o  abrogate  se  non  per  dichiarazione  espressa,  con
specifico riferimento a singole disposizioni. (L)