IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, recante la
nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza  a  norma  dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernente i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12 giugno  2000,  della  Direzione  generale della
previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter
applicare  il  gia'  richiamato  art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello
stato  di  insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura
di ammininistrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza  n.  9  in  data  7 marzo 2001, con la quale il
tribunale  di  Frosinone  ha  dichiarato lo stato di insolvenza della
S.p.a. DEA;
  Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 2 maggio 2001,
con   il   quale   e'   stata   dichiarata  aperta  la  procedura  di
amministrazione straordinaria per la predetta societa';
  Visto   il   decreto   in   data   25 maggio   2001   del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi
dell'art.  38  del  decreto  legislativo n. 270/1999, del commissario
straordinario nella predetta procedura;
  Viste  le  istanze  presentate  dal  commissario  giudiziale  e dal
commissario  straordinario  della societa' in questione, con le quali
viene  richiesta  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti
ad  orario  ridotto dipendenti dalla stessa societa', a decorrere dal
17 aprile 2001;
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento  ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. DEA, sede in
Guarcino  (Frosinone), unita' di Guarcino (Frosinone), per un massimo
di 150 unita' lavorative, unita' di Subiaco (Roma), per un massimo di
113  unita'  lavorative,  e' autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma
10-ter,  della  legge  n. 236/1993, la corresponsione del trattamento
straordinario   di  integrazione  salariale  dal  17 aprile  2001  al
16 aprile 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 agosto 2001
                                         Il direttore generale: Daddi