IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Momcilov Dragana, nata il 21 giugno
1972   a   Kikinda  (Yugoslavia),  cittadina  jugoslava,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Diplomiran  Psiholog" conseguito presso l'Universita' di Novi Sad in
data 15 giugno 1996;
  Preso  atto che la sig.ra Momcilov ha superato, dopo aver svolto un
anno   di   tirocinio,   l'esame   professionale   per  collaboratore
sanitario-psicologo  laureato  in  data  29  aprile  1997,  presso il
Ministero della sanita' della Repubblica di Serbia;
  Considerata   l'ampia   esperienza   professionale  maturata  dalla
richiedente, come documentata in atti;
  Ritenuto  che  la sig.ra Momcilov abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 2 ottobre 2000;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Bologna  in data 16 ottobre 2000, per
motivi di lavoro (subordinato);
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Momcilov  Dragana,  nata  il 21 giugno 1972 a Kikinda
(Jugoslavia),  cittadina  jugoslava, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi  e  l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la
perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.
    Roma, 27 agosto 2001
                                    p. Il direttore generale: Rettura