IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agrolimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge  n.  88/1988  relativa  alla  norme  sugli accordi
interprofessionali  e  sui  contratti  di  coltivazione e vendita dei
prodotti agricoli;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173, recante
disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per
il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
n.  92242  del  1  dicembre  2000  con  il  quale  si  definiscono le
finalita',  le  procedure  e  le  condizioni  per  l'ottenimento  del
riconoscimento da parte delle organizzazioni nazionali dei frantoiani
oleari;
  Visto  l'atto  del 14 dicembre 1999, per notaio dott. Alfio Grassi,
repertorio  n.  120329,  con il quale viene costituita l'associazione
nazionale denominata "Frantoiani d'Italia";
  Vista  la  nota n. 32 del 7 maggio 2001 con la quale l'associazione
nazionale   "Frantoiani   d'Italia"   ha   richiesto   al   MIPAF  il
riconoscimento  ai  sensi  del suddetto decreto del ministro n. 92242
del 1 dicembre 2000;
  Considerato   che  la  documentazione  allegata  alla  citata  nota
dimostra   il   possesso,   da   parte   dell'associazione  nazionale
"Frantoiani  d'Italia",  dei requisiti, imposti dal ricordato decreto
del Ministro, per l'ottenimento dei riconoscimento;
  Ritenuto pertanto che esistono le condizioni per la concessione del
riconoscimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini  di  cui  in  premessa,  viene riconosciuta l'associazione
nazionale   denominata  "Frantoiani  d'Italia",  con  sede  in  viale
Parioli, 50 - Roma.