IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. Rotamfer, tendente ad ottenere
la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento straordinario di
integrazione   salariale,   per   ristrutturazione,   in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dagli  stabilimenti  di  Arese  e  Sesto  San
Giovanni (Milano) dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001;
  Vista  l'istanza  della ditta surrichiamata tendente ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di
Castelnuovo del Garda (Verona) dal 2 agosto 2000 al 4 luglio 2001;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale
e'   stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale
presentato   dalla  summenzionata  ditta,  relativo  al  periodo  dal
5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, per gli stabilimenti di Arese e Sesto
San Giovanni (Milano);
  Visto  il  decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale
e'  stata  approvata  la  modifica  del programma di ristrutturazione
aziendale,  come richiesto dalla ditta stessa dove, agli stabilimenti
di  Arese  e  Sesto San Giovanni (Milano) e' stato aggiunto quello di
Castelnuovo  del  Garda  (Verona) per il periodo dal 2 agosto 2000 al
4 luglio 2001;
  Visto  il decreto direttoriale del 9 ottobre 2000 e successivo, con
i quali e' stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto
trattamento;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento  dal  5 luglio 2000 al 4 luglio 2001 per gli stabilimenti
di   Arese  e  Sesto  San  Giovanni  (Milano)  e  di  autorizzare  la
corresponsione  del  trattamento medesimo per il periodo dal 2 agosto
2000  al  4 luglio  2001 per lo stabilimento di Castelnuovo sul Garda
(Verona);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito  dell'approvazione  della  modifica  del  programma  di
ristrutturazione  aziendale  intervenuta  con il decreto ministeriale
10 agosto  2001,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Rotamfer, con sede in Castelnuovo del Garda
(Varese),  unita'  di  Sesto  San  Giovanni  e Arese (Milano), per un
massimo di sessantanove unita' lavorative per il periodo dal 5 luglio
2000, al 4 luglio 2001;
  Istanza aziendale presentata in data 24 agosto 2000.