IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. S.V.B. inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 13
giugno   2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  4  giugno  2001
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 1 giugno
2001,  la  riduzione  massima  dell' orario di lavoro da quaranta ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria tessile abbigliamento applicato, a venti ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
centoventinove    unita',    su    un    organico    complessivo   di
centottantacinque unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Premesso  che  il  contratto  di solidarieta' non potra' riguardare
periodi  antecedenti  la  sua  stipula,  cosi'  come  riportato sulla
circolare n. 33 del 14 marzo 1994;
  Considerato  che,  pur  essendo  le sospensioni state effettuate in
data  1 giugno 2001, il verbale d'accordo e' stato stipulato soltanto
in data 4 giugno 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  4 giugno  2001 al 31 maggio 2002, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con
sede  in  Torino  e  unita' di Rivalta (Torino), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali  a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari a centoventinove unita', su un organico
complessivo di centottantacinque unita'.