IL DIRETTORE GENERALE
              del Dipartimento per le politiche sociali
                           e previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Visto  il decreto direttoriale n. 29133 del 15 novembre 2000 con il
quale  e'  stata  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento di
integrazione  salariale  per  contratto di solidarieta' in favore dei
dipendenti  della  societa' Tekne, per il periodo dal 25 ottobre 2000
al 24 ottobre 2001;
  Vista  la  nota  datata  29  maggio  2001, con la quale la societa'
predetta ha comunicato di essere stata ammessa in data 10 aprile 2001
alla  procedura  di  concordato preventivo con cessione dei beni, con
sentenza del tribunale di Crema (Cremona) e conseguentemente e' stata
fatta  rinuncia  al  contratto  di solidarieta' dal 31 maggio 2001, a
causa dell'avvenuta cessazione dell'attivita' e del licenziamento dei
lavoratori a far data dal 1 giugno 2001;
  Ritenuto,  pertanto, alla luce di quanto dichiarato dal commissario
giudiziale   della   societa'   in   questione,  di  dover  revocare,
limitatamente  al  periodo  dal  1  giugno 2001 al 24 ottobre 2001 il
citato decreto direttoriale n. 29133 del 15 novembre 2000;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate,  e'  revocato,
limitatamente  al  periodo  dal  1 giugno 2001 al 24 ottobre 2001, il
decreto direttoriale n. 29133 del 15 novembre 2000, di autorizzazione
del  trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di
un  contratto  di  solidarieta',  in favore dei lavoratori dipendenti
alla S.r.l. Tekne, con sede in Crema (Cremona), unita' di Castelleone
(Cremona).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 agosto 2001
                                         Il direttore generale: Daddi