IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera d), il quale prevede l'adozione, da parte dei concessionari, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto; Vista la direttiva 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il proprio decreto 16 novembre 2000, recante norme per l'individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo; Vista, in particolare, la lettera A) del paragrafo "Sistemi di elaborazione del concessionario" dell'allegato 1 del citato decreto, in base alla quale i "dati da inviare, il loro tracciato e le modalita' di colloquio tra i sistemi" sono determinati con apposito decreto per consentire il corretto avvio del gioco; Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione contenuta nell'allegato 1 del citato decreto, per consentire il corretto avvio del gioco; Decreta: Art. 1. 1. I concessionari per l'esercizio del gioco del Bingo sono tenuti a comunicare i dati e ad adottare i tracciati e le modalita' di colloquio tra i sistemi conformi alle specifiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Successive modifiche alle specifiche tecniche delle quali si renda necessario informare tempestivamente i soggetti interessati, potranno essere anche comunicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato direttamente ai detti soggetti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2001 Il direttore generale: Cutrupi