All'art.  4, comma 1, lettera b), del decreto citato in epigrafe,
pubblicato  nella  sopra  indicata Gazzetta Ufficiale, nella parte in
cui  sostituisce  l'art.  142 del regolamento di esecuzione del testo
unico  18 giugno  1931,  n.  773,  delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pag. 11, seconda
colonna,  primo  rigo,  dove e' scritto: "Per ogni componente possono
essere  previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. ...",
leggasi:  "Per  ogni  componente  possono  essere previsti uno o piu'
supplenti,  anche  al  fine  di istituire, all'occorrenza, due o piu'
sezioni della commissione provinciale. ...".