IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di
competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito
del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo
articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
5 settembre  2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 93.064 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  emissione  di  certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24");
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima  tranche  di  "CTZ-24",  con  decorrenza  14 settembre  2001  e
scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni
di euro.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Al   termine   della   procedura   di   assegnazione   e'  prevista
automaticamente  l'emissione  della  seconda tranche dei certificati,
per  un  importo  massimo  del  25  per cento dell'ammontare nominale
indicato  al  primo  comma  del  presente articolo, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.