IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  ed,  in  particolare, la parte III, titolo I, capo II
concernente il reclutamento del personale docente;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998,
concernente  l'ordinamento  delle  classi di concorso a cattedre ed a
posti  di  insegnamento  tecnico-pratico  e  di  arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Vista  l'istanza di riconoscimento del proprio titolo professionale
prodotta  dalla  cittadina  spagnola sig.ra Montserrat ComesaƱa Maria
Bravo e la relativa documentazione;
  Considerato  che  il  titolo  spagnolo  "Licenciada  en filosofia y
letras",   conseguito  dall'interessata  il  18  luglio  1994,  viene
rilasciato  al  termine  di  un corso di studi della durata di cinque
anni dall'Universita' di Extremadura;
  Considerato  che l'interessata risulta in possesso del "Certificado
de  aptitud pedagogica" rilasciato dalla sopraindicata universita' il
22 settembre 1995 e che detto titolo e' da considerare corrispondente
al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;
  Vista  la  dichiarazione  di valore rilasciata in data 14 settembre
1999  dal  console  d'Italia in Madrid che certifica il valore legale
dei titoli di cui sopra;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dagli  esami  sostenuti per il conseguimento del titolo accademico di
cui sopra;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza  di  servizi,  di cui
all'art.  12  del  sopracitato  decreto  legislativo,  espressa nella
seduta del 7 febbraio 2001;
  Ritenuto   che   ricorrono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Ritenuto,  infine,  che non sussistono i presupposti per l'adozione
di misure compensative;
                              Decreta:
  1.  I  titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra
Montserrat ComesaƱa Maria Bravo, nata a Valencia del Ventoso (Spagna)
il  16  dicembre  1971,  e  inerenti alla formazione professionale di
insegnante,  costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di insegnante nelle scuole
di  istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso
45/A  -  Lingua  straniera:  spagnolo  e  46/A  -  Lingue  e civilta'
straniere: spagnolo.
    Roma, 6 luglio 2001
                                     Il direttore generale: Cosentino