IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza nei seguenti comuni:
    provincia di Napoli:
      comuni di Napoli, Monte di Procida, Bacoli, Marano, Calvizzano,
Pozzuoli,    Giugliano,   Ischia,   Forio,   Casamicciola,   Procida,
Casandrino,  S.  Maria  la Carita', Alma Campania, Gragnano, Massa di
Somma,  Nola,  Castellammare,  Quarto,  Saviano, Ottaviano, Cicciano,
Camposano, Cimatile, S. Anastasia, Casola;
    provincia di Salerno:
      comuni di San Marzano sul Sarno, Calvanico, Nocera Inferiore;
    provincia di Avellino:
      comuni di Moschiano, Monteforte Irpino, Lauro;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre
2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la
delega per la protezione civile;
  Ravvisata  la  necessita' di disporre di un quadro degli interventi
prioritari,   urgenti  ed  indifferibili,  finalizzati  al  soccorso,
all'assistenza  della  popolazione ed agli interventi di eliminazione
del rischio;
  Sentita la regione Campania;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  consentire,  in  aggiunta  alle  risorse  finanziarie rese
disponibili  dalla  regione  Campania,  la  realizzazione  dei  primi
interventi  urgenti  nei  territori  in premessa colpiti dagli eventi
atmosferici  ivi  indicati,  il  Fondo  per  la  protezione civile e'
integrato della somma di lire 50 miliardi.
  2. Ai fini del successivo riparto, il sindaco del comune di Napoli,
per  il territorio del comune medesimo, e il presidente della regione
Campania,  per  gli altri territori indicati in premessa, definiscono
il  quadro  degli  interventi  di  assoluta urgenza per il soccorso e
l'assistenza  alle  popolazioni e per l'eliminazione delle situazioni
di  pericolo  cui  finalizzare  le  predette  risorse. Con successiva
ordinanza saranno definite le relative modalita' di attuazione.