IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per l'ordinamento sanitario,
             la ricerca e l'organizzazione del Ministero
              - Direzione generale delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda con la quale il sig. Dalla Costa Andres Fernando
ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di enfermero profesional
conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di infermiere;
  Vista   la   legge   8 novembre   1984,   n.  752,  riguardante  il
riconoscimento  di  titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
sanitarie   ausiliarie,   delle  arti  ausiliarie  delle  professioni
sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia
richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 luglio 1986, che stabilisce le
modalita',  le  condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti
all'esercizio  delle  professioni  sanitarie  ausiliarie,  delle arti
ausiliarie  delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie
tecniche  per  le  quali  non  sia richiesta la laurea, conseguito da
cittadini italiani in Paesi terzi;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute  nel  comma 8  dell'art.  12 decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115,  e  nel  comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  enfermero profesional conseguito nell'anno 1995
presso  la  Scuola  infermieri della Croce rossa argentina di Cordoba
(Argentina)  dal  sig.  Dalla  Costa  Andres Fernando, nato a Cordoba
(Argentina)   il  giorno  5 giugno  1965,  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
  2. Il sig. Dalla Costa Andres Fernando e' autorizzato ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola