Il  comune di Cairo Montenotte (Savona) ha adottato il 25 gennaio
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
    1)  Stabilire  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille
senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  per  quelle  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche'  per  gli  alloggi regolarmente assegnati
dagli IACP;
    2)  Stabilire  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per
mille  per  le  unita'  immobiliari  abibite  ad  abitazione,  locali
accessori  e  pertinenze  comprese,  locati a far corso dal 1 gennaio
2001  con  uno  dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai
sensi  dell'art.  2,  comma  3,  legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del
decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla
presa d'atto deliberata con provvedimento di questa giunta municipale
n. 10 del 18 gennaio 2001;
    3) Condizionare  il  beneficio  di  cui  al punto 2) a favore del
soggetto  locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che
il  locatore  firmatario elegga residenza nell'abitazione oggetto del
contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla
data  di  stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per
tutto il periodo di vigenza del contratto stesso. Se per un qualunque
motivo,  in  corso  di  contratto,  il  locatore  sposta  la  propria
residenza  in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di
essere   applicabile  dal  locatario  dalla  data  di  variazione  di
residenza risultante in anagrafe;
    4)  Dare  atto  che la detrazione spettante alla prima abitazione
viene stabilita dalla legge in L. 200.000;
    5)  Disporre  che  la  detrazione spettante alla prima abitazione
venga  elevata  in  favore  di categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico o sociale come segue:
Soggetti beneficiari.
      a) pensionati  a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni
60.
    Potranno  beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000
i pensionati che:
      1)   possiedono  come  unica  abitazione  quella  di  residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
      2)  al  1  gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o
superiore ad anni 60;
      3)  possiedono  un  reddito lordo non superiore a L. 15.000.000
riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
    Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e'
costituito   dalla   somma  dei  redditi  lordi  dei  due  coniugi  e
l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;
      b) disoccupati e cassintegrati, lavoratori in mobilita'.
    Potranno  beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000
il  soggetto  disoccupato  o  cassintegrato,  nonche'  lavoratori  in
mobilita';
    1)  possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata
ai fini I.C.I.;
    2)  si  trova  nella  situazione di disoccupato o cassintegrato o
lavoratore  in  mobilita'  al  1 gennaio dell'anno di imposizione, ad
esclusione  delle  situazioni  di  inserimento in attivita' di lavori
socialmente utili come disciplinate dalla normativa vigente;
    3)  possiede  un  reddito  lordo  non  superiore  a L. 15.000.000
riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
    Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e'
costituito   dalla   somma  dei  redditi  lordi  dei  due  coniugi  e
l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;
      c) famiglie    con   soggetti   portatori   di   handicap   non
autosufficienti.
    Potra' beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il
capofamiglia che:
      1)   possiede   come   unica  abitazione  quella  di  residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
      2)  ha  quale  familiare  a  carico  moglie/marito  o  figlio o
fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;
      3)  possiede  un  reddito  lordo  non superiore a L. 21.000.000
riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
    La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo
stesso copofamiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri
1 e 3.
    Per  soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che
beneficiano  dell'indennita'  di accompagnamento, oltre agli invalidi
con  invalidita'  del  100% riconosciuta dalle competenti commissioni
sanitarie  delle  ASL, parificando ad essi i soggetti grandi invalidi
riconosciuti  inabili  dalle  commissioni  sanitarie  dell'INPS  ed i
soggetti  grandi  invalidi  del lavoro riconosciuti dalle commissioni
INAIL.
Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione.
    Per  tutte  le  ipotesi  di  detrazione sopra indicate valgono le
seguenti condizioni:
      ai  fini  della  determinazione della condizione di reddito, il
reddito  lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare
a carico;
      per  il  coniuge  o  altro  familiare  a  carico  si intende il
soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale;
      per  reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile
complessivo utilizzato ai fini dell'Irpef;
      non  vengono  presi in considerazione gli eventuali redditi del
soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al
sostentamento del soggetto disabile;
      la  detrazione  e'  subordinata alla condizione che il coniuge,
anche  se  non  a  carico,  e/o  gli  altri  familiari  a  carico non
possiedano,  anche  per  quota, a titolo di proprieta', diritto reale
(usufrutto,   uso,   abitazione)   la  disponibilita'  di  abitazioni
ulteriori.
    6) Stabilire   le   seguenti   modalita'   per   la   concessione
dell'applicazione  dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della
detrazione di cui al punto 5).
    Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3 le modalita'
per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione
vengono cosi stabilite:
      i   soggetti   interessati   devono   presentare   domanda  per
l'applicazione  dell'aliquota  ridotta  e/o della maggiore detrazione
sugli  appositi  modelli  predisposti  dal  funzionario  responsabile
I.C.I.;
      la domanda assumera' la forma dell'autocertificazione;
      la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni
previste per la concessione del beneficio;
      limitatamente  alla  richiesta  del beneficio dell'applicazione
della maggior  detrazione dovra' essere allegata la dichiarazione dei
redditi modello 730, 740 o mod CUD (ex 201, 101) sostitutivo relativo
all'anno  fiscale  precedente  a  quello di imposizione I.C.I. per il
quale viene richiesta la maggiore detrazione.
    Per  la  sola  categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in
mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione
rilasciata  dal  competente  ufficio  di  collocamento che attesti la
situazione  di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la
cassaintegrazione  la  documentazone  dovra' essere quella rilasciata
dall'azienda del cassaintegrato.
    Per  la  sola  categoria delle famiglie con soggetti portatori di
handicap  non  autosufficenti, alla domanda dovra' essere allegata la
certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non
autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;
      la  domanda  dovra'  essere  presentata a mani in comune presso
l'ufficio  del  protocollo  od  inviata mediante lettera raccomandata
a/r,  entro il termine previsto per il versamento della prima rata di
imposta dell'anno di riferimento.
    Nel  caso  di  invio  per  posta,  si  terra'  conto  del  timbro
dell'ufficio postale.
    Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione
della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;
      i  contribuenti  che  hanno  presentato  la  richiesta  entro i
termini  potranno applicate l'aliquota ridotta e/o tenere conto della
detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione;
      acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio
I.C.I.  comunale  dovra'  procedere  alla  verifica  delle situazioni
dichiarate;
      la  verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della
denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini Irpef;
      la  domanda  per  l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per
l'intero  periodo  di  vigenza del contratto: se questo viene risolto
anzitempo   spetta  al  locatore  l'obbligo  di  darne  comunicazione
all'ufficio  entro  due  mesi  dalla data di risoluzione e l'aliquota
ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del
contratto;
      la  domanda  per la concessione della maggior detrazione per la
prima  casa  ha invece validita' annuale e dovra' essere ripetuta per
ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;
      nel  caso  di  dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non
rispondenti  a  verita'  si dara' corso alle sanzioni civili e penali
secondo  quanto  disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
    (Omissis).