L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 1 agosto 2001,
  Visti:
    il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,   (di  seguito:  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
602/1973)  recante  "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito";
    l'art.   10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
602/1973,   come  sostituito  dall'art.  2  del  decreto  legislativo
26 febbraio  1999, n. 46 (di seguito: decreto legislativo n. 46/1999)
contenente  "Norme per il riordino della disciplina della riscossione
mediante  ruolo",  secondo  cui  "il ruolo e' l'elenco dei debitori e
delle  somme  da  essi  dovute  formato  dall'ufficio  ai  fini della
riscossione a mezzo del concessionario";
    l'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1973,  come  modificato  dall'art.  4  del decreto legislativo n.
46/1999,  il  quale  prevede  che  "con  decreto  del Ministero delle
finanze,  adottato  di  concerto  con  il  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che
il  ruolo  deve contenere, le procedure della sua formazione, nonche'
le   modalita'   dell'intervento  in  tali  procedure  del  consorzio
nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC)";
    la  legge  24 novembre  1981, n. 689 recante modifiche al sistema
penale,  e  in  particolare  gli  articoli 27 e seguenti (di seguito:
legge n. 689/1981);
    la   legge   14 novembre  1995,  n.  481  recante  norme  per  la
concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica utilita' e in
particolare l'art. 2, comma 20, lettera c);
    il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 237, recante modifica
della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari  ed in particolare l'art. 7, comma 3, il quale prevede che
"per  la  riscossione  coattiva  delle  sanzioni di cui alla legge n.
689/1981   il  ruolo  e'  formato  dall'amministrazione  o  dall'ente
competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione";
    il  decreto  ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, recante norme
per  la  determinazione  del  contenuto  e  dei  tempi,  procedure  e
modalita' della sua formazione e consegna;
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art.  2,  comma 20,  lettera  c)  della  legge n.
481/1995,  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita)  irroga  sanzioni  amministrative pecuniarie a carico dei
soggetti esercenti il servizio;
    in  caso  di  rifiuto  ovvero  di  non  corretto  adempimento del
versamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  da parte dei
soggetti   di   cui  al  precedente  alinea  occorra  procedere  alla
esecuzione forzata ed in particolare alla istituzione di un ruolo per
la riscossione coattiva delle medesime sanzioni;
  Ritenuto  conseguentemente necessario che l'Autorita' istituisca il
sopracitato ruolo;
                              Delibera:
  Di  istituire  il  ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni
amministrative   pecuniarie  irrogate  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), legge
14 novembre   1995,  n.  481,  in  conformita'  al  modello  allegato
(Allegato  A)  che  costituisce  parte integrante e sostanziali della
presente delibera;
  Di  dare  mandato  al presidente, al dott. avv. Giandomenico Manzo,
nella  sua  posizione  di  direttore  del  servizio amministrazione e
personale  ed  al  dott.  Antonio  Molteni,  nella  sua  posizione di
direttore  del  servizio  legislativo  e  legale,  per  i  seguiti di
competenza;
  Di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
    Milano, 1 agosto 2001
                                                 Il presidente: Ranci