IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni,  che  ha  autorizzato  l'esecuzione  di  un  programma
pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria;
  Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
prevede  che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari
a  gestione  diretta e l'Istituto superiore di sanita' possano essere
ammessi  direttamente  a  beneficiare  delle  risorse, loro destinate
dall'art.  20  della  legge  11 marzo  1988, n. 67, nell'ambito della
quota  di  riserva  determinata  dal  CIPE, su proposta del Ministero
della  sanita',  previo  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del 21 marzo 1997, con la quale il CIPE ha
approvato  i  criteri  per  l'avvio  della seconda fase del programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, che approva il
Programma  nazionale  quadro  di investimenti in sanita' e riserva la
quota  di L. 1.226.810.000.000, destinata agli istituti di ricovero e
cura   a   carattere   scientifico,   agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  e  ai  policlinici  universitari  a  gestione diretta e
all'Istituto superiore di sanita';
  Vista la deliberazione CIPE n. 53 del 6 maggio 1998, che approva il
Programma  specifico  per  l'utilizzo  delle risorse rese disponibili
dalla  legge  27 dicembre  1997,  n.  450,  e  assegna  a istituti di
ricovero  e  cura a carattere scientifico e all'Istituto superiore di
sanita',  complessivamente  la somma di L.121.380.000.000 della quota
riservata, a valere sulle disponibilita' di cui alla legge n. 450 del
27 dicembre 1997, tabella F;
  Vista la deliberazione CIPE n. 121, del 30 giugno 1999, che assegna
a  istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a istituti di ricovero e
cura  a carattere scientifico e a policlinici universitari a gestione
diretta   complessivamente  la  somma  di  L. 229.355.000.000,  della
medesima quota riservata;
  Visto  l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce
il   comma  2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  430/1997,
demandando  ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle
tipologie   dei   provvedimenti   oggetto   del  trasferimento  e  le
amministrazioni    rispettivamente    competenti,    nonche'    delle
attribuzioni,   non   concernenti   compiti   di   gestione  tecnica,
amministrativa  e  finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE
continua ad esercitare;
  Visto  l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE del 6 agosto 1999,
n. 141, recante "Regolamento concernente il riordino delle competenze
del  CIPE", che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita'
la  funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di
edilizia  sanitaria  suscettibili  di immediata realizzazione, di cui
all'art.  20,  comma  5-bis,  della  legge  11 marzo  1988,  n. 67, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  18 aprile  2000  con  il  quale,
nell'esercizio delle competenze devolute, e' stata assegnata la somma
di  L. 299.618.000.000  a  favore  di  istituti  di ricovero e cura a
carattere  scientifico  e  di  policlinici  universitari  a  gestione
diretta, a valere sulla quota agli stessi riservata;
  Visto  il decreto ministeriale 30 agosto 2000, che assegna la somma
di  L. 283.100.000.000  all'IRCCS I.F.O., per l'acquisto San Raffaele
in Roma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre  2000,  che assegna a
policlinici  universitari a gestione diretta e all'Istituto superiore
di sanita' la somma di L. 91.350.000.000;
  Visto  il  decreto  ministeriale,  in corso di perfezionamento, che
assegna  a  IRCCS, policlinici universitari e a IZS coomplessivamente
la somma di L. 151.910.000.000;
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n.  450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n.  39,  che  dispone  ulteriori  finanziamenti  per l'attuazione del
programma   di   investimenti,  nonche'  la  tabella  F  delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  l'ammontare  delle risorse riservate agli enti di
cui al citato art. 4 della legge 412/1991, al netto dei finanziamenti
gia' assegnati, e' di L. 50.098.000.000;
  Viste  le istanze di finanziamento inoltrate dagli enti individuati
nella  tabella allegata, che assommano a L. 40.350.000.000 e ritenuto
che le stesse rivestano carattere di priorita';
  Acquisito in data 22 marzo 2001 il parere favorevole espresso dalla
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   assegnata  agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico, indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante
del   presente   decreto,   la  somma  di  L. 40.350.000.000  pari  a
20.839.035,87 euro, per le finalita' per ciascuno specificate.