IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217,  art.  18,  recante  norme per la rettifica da apportare a testi
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001 "Ripristino concernente
l'imbottigliamento  in  zona  delimitata  del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Chianti classico e norme e modalita'
relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona";
  Considerato  che  per  mero  errore  materiale  e'  stato  indicato
all'art.  1  ed  all'art.  2  del sopra citato decreto il riferimento
all'art.   3  (zona  di  produzione),  anziche'  l'art.  5  (zona  di
vinificazione  ed  imbottigliamento)  del  disciplinare di produzione
annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996;
  Considerato  che  all'art. 5 del decreto dirigenziale 8 agosto 2001
andava  precisato che le disposizioni che cessano di avere efficacia,
per  effetto  del  decreto  ministeriale  15  marzo 1999, sono quelle
relative   alla   sola   disciplina   dell'imbottigliamento  in  zona
delimitata   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Chianti classico";
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica degli
articoli  1,  2  e  5  del  decreto  direttoriale  8 agosto  2001  in
considerazione di quanto sopra esposto;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Gli  articoli  1,  2 e 5 del decreto direttoriale 8 agosto 2001
sono abrogati e sostituiti per intero dal testo appresso riportato:
  "Art.  1.  -  1. E' fatto obbligo dell'imbottigliamento in zona del
vino  a  denominazione  di  origine  controllata e garantita "Chianti
classico  ,  zona  delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di
produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996.
  Art.  2.  -  1.  I  soggetti che, per consolidata tradizione, hanno
imbottigliato  il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata e
garantita  "Chianti classico fuori della zona di produzione di cui al
predetto  art.  5  del  disciplinare di produzione annesso al decreto
dirigenziale   5 agosto 1996,   hanno   facolta'   di  continuare  ad
imbottigliare  fuori zona il vino medesimo fino all'entrata in vigore
del  decreto  applicativo del regolamento citato in premessa e con le
modalita'  relative  alla  verifica dei quantitativi da imbottigliare
fissate nei successivi articoli.".
  "Art.  5. - 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano
di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15
marzo   1999,   relativamente  alla  sola  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Chianti classico .
  2.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto entrano in vigore
dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con
il regolamento citato al precedente art. 2.
  3.  Restano  confermate  tutte  le altre disposizioni contenute nel
decreto direttoriale 8 agosto 2001.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio