IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Rosso Piceno" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dalla giunta regionale delle Marche in data 31 maggio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno"; Vista la successiva nota dell'assessorato agroalimentare, forestazione, caccia e pesca, trasporti e viabilita', della regione Marche, con la quale viene richiesto al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di riconoscere la tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese", in attesa che l'iter procedurale sul complesso delle modifiche richieste e relative al disciplinare di produzione "Rosso Piceno" segua il suo naturale corso istruttorio; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Rosso Piceno" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno"; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successivamente modificato con decreto dirigenziale ministeriale 22 settembre 1997, e' integrato dal testo annesso al presente decreto, relativo alla tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese", le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.