IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Rosso Piceno" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti  ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997
con  i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista  la domanda presentata dalla giunta regionale delle Marche in
data  31 maggio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata "Rosso
Piceno";
  Vista   la   successiva   nota   dell'assessorato   agroalimentare,
forestazione,  caccia  e pesca, trasporti e viabilita', della regione
Marche,  con  la  quale  viene richiesto al Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche tipiche dei vini di riconoscere la tipologia
""Rosso  Piceno  Sangiovese",  in  attesa  che l'iter procedurale sul
complesso  delle  modifiche  richieste  e relative al disciplinare di
produzione "Rosso Piceno" segua il suo naturale corso istruttorio;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini "Rosso Piceno" formulati dal Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184
del 9 agosto 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Rosso Piceno";
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine   controllata  "Rosso  Piceno",  approvato  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  11  agosto  1968,  e  successivamente
modificato  con  decreto dirigenziale ministeriale 22 settembre 1997,
e'  integrato  dal  testo  annesso al presente decreto, relativo alla
tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese", le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2001.