L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione dell'11 luglio 2001;
  Premesso che:
    presso  la  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico e' stato
costituito  il  Conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca,
di  cui all'art. 11, comma 1 del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  (di seguito: il
Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica (di seguito: il Ministro
del  tesoro),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.
27   del   3   febbraio   2000  (di  seguito:  decreto  del  Ministro
dell'industria 26 gennaio 2000), alimentato dalla componente A5 della
tariffa   elettrica,   ai   sensi  dell'art.  6  della  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  9  marzo  2000,  n.  53/00,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  serie  generale n. 90 del 17
aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
    l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  17  aprile 2001 del Ministro
dell'industria  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di
seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001), recante
modifiche  al  decreto  del  Ministro dell'industria 26 gennaio 2000,
dispone  che per l'anno 2000 e sino all'entrata in operativita' delle
modalita'  di  selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto
del Ministro dell'industria di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso
decreto  del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non
oltre  il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo per il finanziamento
dell'attivita'  di  ricerca  sono  assegnate,  a titolo di acconto, e
salvo  conguaglio in esito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3,
del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, alla societa'
Cesi S.p.a., a copertura dei costi dei progetti di ricerca ammessi al
finanziamento;
    ai   sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro
dell'industria  17 aprile 2001, devono essere fissati dall'Autorita',
al  solo fine dell'assegnazione di risorse alla societa' Cesi S.p.a.,
a  titolo  di  acconto  e  salvo  conguaglio,  sia  le  modalita'  di
presentazione  dei  progetti  di  ricerca  predisposti dalla medesima
societa',  proposti  ai  fini  della  copertura parziale o totale dei
costi  a  carico del soprarichiamato Fondo, sia i criteri da adottare
per la verifica dei medesimi progetti;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;
    il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
    il decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  1999, n. 204/99.
recante  norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e
degli  altri  elementi  di  riferimento  per  la determinazione delle
tariffe  dei  servizi  di  distribuzione  e  di  vendita dell'energia
elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato ai sensi dell'art. 2,
comma  12,  lettera  e),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale -
serie   generale  -  n.  306  del  31  dicembre  1999,  (di  seguito:
deliberazione n. 204/99);
    la deliberazione n. 53/00.
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro
dell'industria  26  gennaio 2000, sono inclusi tra gli oneri generali
afferenti  al  sistema  elettrico  i costi relativi alle attivita' di
ricerca  e sviluppo (di seguito: l'attivita' di ricerca), finalizzate
all'innovazione  tecnologica  di  interesse  generale  per il sistema
elettrico, qualora tali attivita':
      a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu'
delle   attivita'   di  produzione,  trasmissione,  dispacciamento  e
distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti
ad altri settori ma collegati alle suddette attivita';
      b) si  riferiscano  in  generale  a  risultati  e soluzioni che
trovino  utilizzo  in  una  prospettiva  di  lungo termine ed abbiano
carattere generale per il sistema elettrico nazionale;
      c) abbiano   natura  applicativa,  riguardando  in  particolare
aspetti  metodologici,  tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano
limitate  a  sole  ricerche  di  base,  pur  potendosi avvalere degli
sviluppi raggiunti da queste ultime;
      d) non  si configurino come servizi prestati alle aziende e non
siano  in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai
singoli   soggetti   operanti   nel  settore  dell'energia  elettrica
nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;
    ai   sensi  dell'art.  11,  comma  1  del  decreto  del  Ministro
dell'industria  26  gennaio  2000,  i costi delle attivita' di cui al
precedente  alinea  sono  coperti,  in  parte o del tutto, attraverso
stanziamenti  a carico del Fondo per il finanziamento delle attivita'
di  ricerca  (di  seguito:  il  Fondo),  istituito  presso  la  Cassa
conguaglio  per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una
componente  della  tariffa del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica   per  i  clienti  finali  del  mercato  vincolato  serviti
dall'impresa   di   distribuzione   e   da   una   maggiorazione  del
corrispettivo  per  l'accesso  e  l'uso  della  rete  di trasmissione
nazionale e di distribuzione per i clienti del mercato libero;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, del decreto del
Ministro dell'industria 17 aprile 2001:
    le modalita' seguite nella presentazione dei programmi di ricerca
da  parte  della  societa'  Cesi  S.p.a.  includono la definizione di
scadenze  e  di  documenti  atti  a porre in evidenza come e in quale
misura   i   programmi   di  ricerca  rispettano  le  soprarichiamate
condizioni  di  cui  all'art.  10, comma 1, e le condizioni di cui al
l'art.   10,   comma   2,   lettera   a)  del  decreto  del  Ministro
dell'industria 26 gennaio 2000;
    nelle  verifiche  l'Autorita'  tiene  altresi' conto di criteri e
economicita' e di impiego efficiente delle risorse;
    l'Autorita'  verifica  che  i  risultati  dei progetti di ricerca
ammessi  a  copertura  parziale  o  totale a carico del Fondo vengano
diffusi  con  i  mezzi piu' opportuni a totale beneficio degli utenti
del sistema elettrico nazionale;
  Ritenuto opportuno che:
    gli  acconti e i conguagli siano assegnati a copertura parziale o
totale  dei soli costi sostenuti o previsti per i progetti di ricerca
presentati  all'Autorita'  dalla societa' Cesi S.p.a. con riferimento
al  periodo  tra  il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 sulla base
delle verifiche effettuate dall'Autorita' stessa;
    l'Autorita' fissi l'ammontare degli acconti erogati alla societa'
Cesi  S.p.a.  per  singolo  progetto  di  ricerca  ovvero  in  misura
complessiva,  cosi'  come  disposto  con  l'art.  7, comma 7.2, della
deliberazione  n.  53/00,  riservandosi  la  facolta'  di procedere a
successive verifiche al fine di erogare eventuali ulteriori acconti o
conguagli;
    siano  erogati alla societa' Cesi S.p.a, in relazione al grado di
avanzamento  dei  progetti  di  ricerca,  sia  acconti  in misura non
eccedente  le  disponibilita'  del  Fondo, sia conguagli a favore dei
progetti di ricerca che abbiano superato le attivita' di verifica con
esito positivo;
    l'Autorita'   proceda  all'eventuale  recupero  di  acconti  gia'
erogati  nel  caso  in  cui  la  verifica  dei progetti di ricerca si
concluda  con  esito  negativo,  prevedendo  che  tale recupero possa
avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da
assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito positivo,
ovvero  attraverso  la  compensazione  con  somme  dovute,  a diverso
titolo, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla societa'
Cesi S.p.a.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai fini del presente provvedimento:
    a) l'Autorita', e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    b) decreto  del  Ministro  dell'industria  26  gennaio 2000 e' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  26  gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;
    c)  decreto  del  Ministro  dell'industria  17  aprile 2001 e' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  17  aprile  2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001;
    d) Cassa, e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
    e)  Fondo,  e'  il  Fondo  per il finanziamento dell'attivita' di
ricerca  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  del  decreto del Ministro
dell'industria 26 gennaio 2000;
    f)  progetti  di  ricerca  sono  i progetti riguardanti programmi
coordinati  e  sequenziali  di attivita' condotte dalla societa' Cesi
S.p.a.  anche  con  il  contributo  o  l'apporto  di altri soggetti e
finalizzate  all'innovazione tecnologica di interesse generale per il
settore elettrico;
    g)  stato  di  avanzamento e' un parametro che valuta il grado di
sviluppo  o  di  completamento  delle  attivita'  previste  o  svolte
nell'ambito del progetto di ricerca e che tiene in generale conto per
le  diverse  fasi  di  avanzamento del progetto dei costi sostenuti o
degli  impegni  di spesa in relazione al costo totale previsto per lo
stesso  progetto,  con riferimento al periodo tra il 1 gennaio 2000 e
il  31  dicembre  2002, ovvero che tiene conto dei risultati parziali
conseguiti  e  degli  obiettivi raggiunti in relazione alle finalita'
complessive a cui e' rivolto lo stesso progetto, ovvero che considera
entrambe le condizioni;
    h)  energia  elettrica  fornita  in  un bimestre a clienti finali
serviti  da  gestori  di  reti  di  trasmissione  e distribuzione, e'
l'energia  ceduta,  a  qualsiasi  titolo,  a tali clienti o da questi
prelevata  dalla  rete  nel  bimestre,  indipendentemente  da  quando
avviene la fatturazione;
    i)  cliente  finale e' la persona fisica o giuridica che acquista
energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
    j) clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e di
distribuzione,   sono   i   clienti   finali  del  mercato  vincolato
localizzati nell'area territoriale nella quale un'impresa esercita il
servizio   di  distribuzione,  i  clienti  finali  cui  e'  destinata
l'energia  elettrica  vettoriata  in  esecuzione  di  un contratto di
vettoriamento con detta impresa, nonche' i clienti finali titolari di
un  contratto  di vettoriamento con la societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.