L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 luglio 2001; Premesso che: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e' stato costituito il Conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca, di cui all'art. 11, comma 1 del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: il Ministro del tesoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00); l'art. 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, dispone che per l'anno 2000 e sino all'entrata in operativita' delle modalita' di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca sono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, alla societa' Cesi S.p.a., a copertura dei costi dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento; ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, devono essere fissati dall'Autorita', al solo fine dell'assegnazione di risorse alla societa' Cesi S.p.a., a titolo di acconto e salvo conguaglio, sia le modalita' di presentazione dei progetti di ricerca predisposti dalla medesima societa', proposti ai fini della copertura parziale o totale dei costi a carico del soprarichiamato Fondo, sia i criteri da adottare per la verifica dei medesimi progetti; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico; il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000; il decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99. recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99); la deliberazione n. 53/00. Considerato che: ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo (di seguito: l'attivita' di ricerca), finalizzate all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico, qualora tali attivita': a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu' delle attivita' di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attivita'; b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale; c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime; d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa; ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, i costi delle attivita' di cui al precedente alinea sono coperti, in parte o del tutto, attraverso stanziamenti a carico del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca (di seguito: il Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per i clienti finali del mercato vincolato serviti dall'impresa di distribuzione e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e di distribuzione per i clienti del mercato libero; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001: le modalita' seguite nella presentazione dei programmi di ricerca da parte della societa' Cesi S.p.a. includono la definizione di scadenze e di documenti atti a porre in evidenza come e in quale misura i programmi di ricerca rispettano le soprarichiamate condizioni di cui all'art. 10, comma 1, e le condizioni di cui al l'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000; nelle verifiche l'Autorita' tiene altresi' conto di criteri e economicita' e di impiego efficiente delle risorse; l'Autorita' verifica che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale o totale a carico del Fondo vengano diffusi con i mezzi piu' opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; Ritenuto opportuno che: gli acconti e i conguagli siano assegnati a copertura parziale o totale dei soli costi sostenuti o previsti per i progetti di ricerca presentati all'Autorita' dalla societa' Cesi S.p.a. con riferimento al periodo tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorita' stessa; l'Autorita' fissi l'ammontare degli acconti erogati alla societa' Cesi S.p.a. per singolo progetto di ricerca ovvero in misura complessiva, cosi' come disposto con l'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 53/00, riservandosi la facolta' di procedere a successive verifiche al fine di erogare eventuali ulteriori acconti o conguagli; siano erogati alla societa' Cesi S.p.a, in relazione al grado di avanzamento dei progetti di ricerca, sia acconti in misura non eccedente le disponibilita' del Fondo, sia conguagli a favore dei progetti di ricerca che abbiano superato le attivita' di verifica con esito positivo; l'Autorita' proceda all'eventuale recupero di acconti gia' erogati nel caso in cui la verifica dei progetti di ricerca si concluda con esito negativo, prevedendo che tale recupero possa avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito positivo, ovvero attraverso la compensazione con somme dovute, a diverso titolo, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla societa' Cesi S.p.a. Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento: a) l'Autorita', e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; b) decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000; c) decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001; d) Cassa, e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico; e) Fondo, e' il Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000; f) progetti di ricerca sono i progetti riguardanti programmi coordinati e sequenziali di attivita' condotte dalla societa' Cesi S.p.a. anche con il contributo o l'apporto di altri soggetti e finalizzate all'innovazione tecnologica di interesse generale per il settore elettrico; g) stato di avanzamento e' un parametro che valuta il grado di sviluppo o di completamento delle attivita' previste o svolte nell'ambito del progetto di ricerca e che tiene in generale conto per le diverse fasi di avanzamento del progetto dei costi sostenuti o degli impegni di spesa in relazione al costo totale previsto per lo stesso progetto, con riferimento al periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ovvero che tiene conto dei risultati parziali conseguiti e degli obiettivi raggiunti in relazione alle finalita' complessive a cui e' rivolto lo stesso progetto, ovvero che considera entrambe le condizioni; h) energia elettrica fornita in un bimestre a clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e distribuzione, e' l'energia ceduta, a qualsiasi titolo, a tali clienti o da questi prelevata dalla rete nel bimestre, indipendentemente da quando avviene la fatturazione; i) cliente finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio; j) clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, sono i clienti finali del mercato vincolato localizzati nell'area territoriale nella quale un'impresa esercita il servizio di distribuzione, i clienti finali cui e' destinata l'energia elettrica vettoriata in esecuzione di un contratto di vettoriamento con detta impresa, nonche' i clienti finali titolari di un contratto di vettoriamento con la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.