IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre  1993,  con il quale
l'Accademia di psicoterapia della famiglia con sede in Roma, e' stata
autorizzata  ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989
ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;
  Visto  il  successivo  decreto  ministeriale  26 marzo 1998, con il
quale  l'istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" e' stato
autorizzato  ad  attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nelle
sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista  l'istanza con la quale l'istituto "Accademia di psicoterapia
della  famiglia" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare
corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato  con  decreto  dell'11  dicembre 1998, n. 509, relativamente
alle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento delle predette sedi
dell'istituto  "Accademia  di  psicoterapia  della famiglia" espresso
dalla   commissione   tecnico-consultiva   di   cui  all'art.  3  del
regolamento nella seduta del 27 ottobre 2000;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata dall'istituto sopra indicato, espressa in via
definitiva  dal  predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001,
trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento adottato con
decreto   11   dicembre   1998,  n.  509,  l'istituto  "Accademia  di
psicoterapia  della famiglia" e' abilitato ad istituire e ad attivare
nelle  sedi  periferiche  di Modena, Genova e Palermo, ai sensi delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data   del   presente   decreto,   corsi  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2. Il  numero  massimo  degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun  anno  e'  pari a quindici unita' e, per l'intero
ciclo, di sessanta unita' per ciascuna delle sedi di Modena, Genova e
Palermo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2001
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona