IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visti  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica   24 maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
  Vista   la   motivata  richiesta  della  regione  Campania  per  la
fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro;
  Ritenuto  che  per  il  completamento  e/o  la  realizzazione degli
interventi  atti  a  riportare  a  norma  la  situazione possa essere
consentito  un  ulteriore limitato tempo per la concessione di deroga
per il parametro fluoro;
  Su  conforme  parere della terza sezione del Consiglio superiore di
sanita' espresso in data 5 luglio 2001;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  deroga  ai  requisiti  di qualita' delle acque destinate al
consumo  umano  che  puo'  essere  disposta dalla regione Campania ai
sensi  degli  articoli 17  e  18  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24 maggio  1988, n. 236, per il parametro fluoro non puo'
superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l.
  2.  La  deroga di cui al comma 1 non puo' essere disposta per acque
destinate  al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte,
da  captazioni  che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.