IL DIRETTORE GENERALE
                    per l'impiego - Divisione VI
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro;
  Visto  in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo
che  conferisce  alle  regioni le funzioni ed i compiti in materia di
collocamento e di politica attiva del lavoro;
  Visto  l'art.  117,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante per l'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento di lire 100
miliardi  a  valere sul fondo dell'occupazione per il potenziamento e
lo  sviluppo  per  l'impiego,  assicurando  gli  standards  minimi di
funzionamento   dei  servizi  per  l'impiego  secondo  l'accordo  tra
Ministero  del lavoro, regioni, province autonome, province, comuni e
comunita' montane;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 2000 del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, recante la
ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  previsionali  di  base  al
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che
istituisce  presso la direzione generale per l'impiego il capitolo di
bilancio  7671  -  spese  per  potenziare lo sviluppo dei servizi per
l'impiego, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari
a lire 100 miliardi;
  Considerata  la  necessita' di potenziare piu' significativamente i
servizi  per  l'impiego  nelle  province di piu' recente istituzione:
Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia;
  Ritenuto,   pertanto,  di  attribuire  il  10%  dello  stanziamento
complessivo alle province di cui al capoverso precedente;
  Considerato il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero
della  popolazione  residente  over  15  anni,  considerati  su  base
provinciale  secondo  i  dati  dell'annuario ISTAT "forze di lavoro -
media 1999", tav. 4.1;
  Ritenuto  di  calcolare  il  riparto  tra  le regioni e le province
autonome  secondo  i  dati  su  base  provinciale di cui al capoverso
precedente,  in  quanto  le  persone in cerca di lavoro e i residenti
over 15 anni sono i principali fruitori dei servizi per l'impiego;
  Ritenuto, altresi', di effettuare il riparto con il calcolo del 60%
dello  stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del
restante 40% sulla base della popolazione residente over 15 anni;
  Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia
sulla base dei criteri sopra individuati, devono essere utilizzate in
coerenza con la programmazione regionale;
  Visto  il  parere  sulla  proposta  di riparto delle risorse di cui
all'art.  117,  comma  5,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, da
destinare  al potenziamento dei servizi per l'impiego, espresso dalla
Conferenza  unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
nella seduta dell'8 agosto 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  ripartizione  di  lire  100  miliardi  per il potenziamento dei
servizi  per  l'impiego  e'  effettuata  tra  le  regioni  e province
autonome  con  attribuzione diretta alle province come indicato nella
tabella   che,   allegata  al  presente  decreto,  ne  diventa  parte
integrante.