L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza  prudenziale  nel  settore assicurativo ed, in particolare,
l'art.   4   concernente  le  disposizioni  applicabili  al  collegio
sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia' rilasciate a La Piemontese Vita
S.p.a.;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 23 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  de La Piemontese Vita S.p.a., che ha
approvato,  le  modifiche  apportate  agli  articoli  3, 5 e 18 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Piemontese
Vita  S.p.a.,  con  sede  in  Torino, con le modifiche apportate agli
articoli:
                               Art. 3.
            Denominazione sociale - Scopo - Sede - Durata
  Nuova  sede  legale dell'impresa: Torino, via Corte d'Appello n. 11
(trasferimento  dalla  precedente sede sita in Torino, corso Palestro
n. 3).
  Soppressione,  dal  testo,  della  possibilita'  per la Societa' di
istituire   succursali,   rappresentanze  ed  agenzie  in  Italia  ed
all'estero;
                               Art. 5.
                          Capitale - Azioni
  Nuovo  ammontare  del  capitale  sociale  e  conversione  in  euro:
5.200.000 suddiviso in numero 5.200.000 azioni del valore nominale di
euro   1   cadauna   (in   luogo  del  precedente  ammontare  pari  a
L. 10.000.000.000  diviso  in  numero 1.000.000 di azioni da nominali
L. 10.000  cadauna)  [a  seguito  di conversione in euro del capitale
sociale  da L. 10.000.000.000 a euro 5.164.568,99 ed arrotondamento a
euro  5.164.569  con  utilizzo  di  euro 0,01 prelevati dalla riserva
conguaglio  dividendi;  contestuale  aumento  del capitale sociale da
euro  5.164.569  ad  euro  5.200.000, mediante utilizzo della riserva
conguaglio dividendi e della riserva statutaria].
  Introduzione  della  possibilita' di aumentare il capitale sociale,
anche mediante conferimenti in natura e apporti di azienda;
                              Art. 18.
                            S i n d a c i
  In   relazione   alla  composizione  del  collegio  sindacale,  con
particolare  riferimento  ai  sindaci  effettivi,  introduzione delle
parole "soci o non soci".
  Soppressione,  dal  testo,  della disciplina relativa alle cause di
incompatibilita' e decadenza per i membri del collegio sindacale.
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
limiti  al  cumulo  degli  incarichi:  "Non  possono  essere nominati
sindaci  coloro  che gia' ricoprono incarichi di sindaco effettivo in
altre cinque o piu' societa', tra quotate e assicurative non quotate,
escludendo  da  tale  limite  le  societa'  controllanti la Societa',
controllate  dalla  Societa'  o  controllate  dalle  controllanti  la
Societa'"  (in  luogo  della  precedente  previsione  statutaria "Non
possono  essere  nominati  sindaci  coloro che ricoprano la carica di
sindaco  effettivo  in  piu'  di  cinque  societa'  assicurative, con
esclusione   delle   societa'   controllanti,   loro   controllate  o
controllate dalle stesse").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) possesso  in capo ai sindaci dei requisiti di professionalita'
e onorabilita' di cui alla normativa vigente;
    b) individuazione  delle  materie  e  dei settori di attivita' in
relazione  alle  fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e
c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 settembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti