IL PRESIDENTE
          della commissione tributaria regionale del Veneto

  Visto  l'art.  1,  commi  1 e 2 del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n. 545, che ha ordinato gli organi di giurisdizione tributaria
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636;
  Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto
legislativo  n.  545  del  1992,  introdotto dall'art. 35 della legge
18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto  il  decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale
sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie
regionali  e,  per  quanto  inerisce  questa  commissione  tributaria
regionale, la sezione staccata di Verona;
  Viste  le  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;
  Vista  la  relazione  del dirigente della segreteria, che evidenzia
attuale   situazione   organizzativa  e  strutturale  attinente  alla
istituita sezione staccata di Verona;
  Ritenuto  che, puo' fissarsi per il giorno 4 ottobre 2001 l'entrata
in  funzione  della  segreteria  della  sezione  staccata  di  questa
commissione;
  La  sezione  staccata,  espletera'  il  servizio di ricezione degli
appelli,  costituzioni  in  giudizio,  atti  e  documenti relativi ai
procedimenti  destinati  ad essere trattati dalla stessa, mentre ogni
altro  servizio  amministrativo  inerente  il  personale  in servizio
presso  detta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo
l'ordinaria amministrazione, sara' interamente gestito ed organizzato
dalla sede principale di Venezia;
  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alla
sezione staccata deve avvenire sulla base dei principi e del criterio
territoriale  espressi  dalle  anzidette risoluzioni del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
  Ritenuto   che  la  data  di  insediamento  dei  giudici  tributari
assegnati  alla  sezione  staccata di Verona, come da proprio decreto
del  30 ottobre  2000,  puo'  essere  fissata per il giorno 4 ottobre
2001, presso i locali siti in Verona, via L. Da Porto, 1;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare
l'organizzazione  della  sede  principale  di Venezia, alle modifiche
strutturali  necessarie  a  seguito  dell'attivazione  della  sezione
staccata;
                              Decreta:
  Entra  in  funzione  dal  giorno 4 ottobre 2001 la segreteria della
sezione  staccata  di questa commissione tributaria regionale ubicata
in Verona, via L. Da Porto, 1.
  Da  tale  data  gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico
dal  lunedi'  al  venerdi'  dalle ore 9 alle ore 13, sabato dalle ore
8,30  alle  ore  12  e nei giorni di martedi' e giovedi' dalle ore 14
alle ore 15;
  Dalla  stessa  data  la predetta segreteria espletera' i servizi di
ricezione  degli  appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti
relativi  ai  procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni
della    sezione    staccata,   mentre,   fatta   salva   l'ordinaria
amministrazione,  ogni  altro  servizio  amministrativo,  inerente il
personale  in  servizio  ed  i  giudici  tributari  assegnati,  sara'
interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Venezia;
  La  costituzione  delle  parti  ed  il deposito di atti e documenti
potranno,  comunque,  avvenire  anche presso la segreteria della sede
principale di Venezia;
  L'insediamento   dei  giudici  tributari,  assegnati  alla  sezione
staccata  di  questa commissione avverra', nei locali predisposti per
la sezione, il giorno 4 ottobre 2001;
  La  sezione staccata trattera', in via esclusiva: i procedimenti di
appello  avverso le sentenze della commissione tributaria provinciale
di  Verona;  i  procedimenti  di  revocazione  di proprie sentenze; i
giudizi   di  rinvio  dalla  Corte  suprema  di  cassazione  o  dalla
commissione  tributaria centrale relativi a procedimenti che in primo
grado sono stati radicati nella sua circoscrizione;
  A  tal  fine  il  direttore della segreteria di Venezia si rechera'
periodicamente presso la sezione staccata di Verona;
  I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la sezione
principale  e  la sezione staccata tenendo conto della circoscrizione
territoriale che ha deciso il ricorso di primo grado;
  I  procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art.
19  del  decreto  legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i
criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito;
  Il   calendario   delle   udienze   delle  singole  sezioni  sara',
nell'ambito  della sezione staccata, predisposto dai Presidenti delle
medesime  e  trasmesso  al  Presidente  della  commissione tributaria
regionale di Venezia;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicato:
    1)  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali - ufficio amministrazione risorse;
    2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;
    3)  all'  Agenzia  delle entrate, direzione regionale del Veneto,
perche'  provveda a comunicare il presente decreto a tutti gli uffici
dipendenti del Veneto;
    4) ai presidenti degli ordini professionali di Venezia e di tutte
le province del Veneto;
    5)  al  dirigente  della  segreteria della commissione tributaria
regionale di Venezia.
      Venezia, 11 settembre 2001
                                                Il presidente: Fabbri