IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per i servizi nel territorio

  Vista  la  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica  ed  il  diritto  allo  studio  ed  all'istruzione,  ed in
particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
febbraio  2001,  n.  106,  attuativo delle disposizioni in precedenza
indicate,  concernenti  un  piano straordinario di finanziamento alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di
borse   di   studio   a  sostegno  della  spesa  delle  famiglie  per
l'istruzione;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 4, comma 3, del citato decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere
dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A allegata al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri citato e relative alla
ripartizione  per  l'anno  2000  dell'importo  iniziale  di  lire 250
miliardi,   s'intendono   modificate  -  con  apposito  provvedimento
dell'ufficio  scrivente  -  in relazione agli ultimi dati disponibili
rilevati  dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilita' annuali di
bilancio;
  Tenuto  conto  che, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della precitata
legge  n. 62/2000 la cifra ripartibile ammonta, a decorrere dall'anno
2001, a lire 300 miliardi;
  Considerato,  altresi',  che  gli  ultimi  dati di calcolo rilevati
dall'ISTAT  coincidono,  per  quanto riguarda le famiglie con reddito
fino  a lire 30 milioni, con quelli considerati nella prefata tabella
A  relativa  alla  ripartizione  afferente  all'anno  2000,  da  nota
12 settembre 2001, n. 6800 dell'istituto medesimo;
  Preso  atto,  altresi',  di  quanto  convenuto  con  le  competenti
amministrazioni  regionali  e  dicasteri interessati, nel corso della
riunione del 1 giugno 2001, relativamente all'identita' della base di
calcolo,  per la ripartizione inerente all'anno 2001, con quella gia'
adottata  in  sede di riparto per l'anno 2000 nella citata tabella A,
con  l'unica  eccezione  dell'elevazione della somma complessivamente
disponibile da 250 a 300 miliardi di lire;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di quanto indicato nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 febbraio  2001, n. 106,
riportato  in  epigrafe,  la ripartizione tra le singole regioni, per
l'anno  2001,  della somma complessiva di lire 300 miliardi prevista,
in  particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n.
60,  per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, e'
definita  secondo  l'allegata  tabella  A che fa parte integrante del
presente decreto.
    Roma, 20 settembre 2001
                                        Il direttore generale: Riccio